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Studiosicurezza

Archivi mensili: Maggio 2012

Amianto, il ministro Balduzzi: picchi decessi fino al 2020

17/05/12

Il ministro della Salute Balduzzi parla di picchi nei decessi fino al 2020.

Entro il 2020 assisteremo a un picco di decessi causati da patologie correlabili ad amianto . Questo quanto affermato dal ministro della Salute Renato Balduzzi in un’intervista rilasciata due giorni fa al quotidiano La Stampa.

“Le proiezioni epidemiologiche parlano di un picco 2020, dopodiché ci dovrebbe essere una discesa”-  ha affermato il ministro ascoltato in merito alla pubblicazione delle motivazioni del processo Eternit. Il ministro ha continuato nelle pagine de La Stampa: “Al contrario dell’Italia a livello globale non si è smesso di produrre amianto. Non se ne produce più in Italia e in gran parte dell’Europa, ma se ne produce in altri parti in giro per il mondo anche solo per esportarlo come fanno altri Paesi. Questo significa che il pericolo non è venuto meno ma aumenta”.

“Stiamo cercando di fare un investimento forte non facile visti i tempi, per mettere insieme tutte le risorse nel campo della ricerca e poi coordinarle al meglio. Stiamo lavorando alla questione delle bonifiche, e quindi stiamo lavorando operando con programmi di sanità pubbliche per la sorveglianza e la presa in carico delle persone esposte, perchè esposte al rischio-amianto a cominciare chi fa le bonifiche”.

Accordo Stato Regioni abilitazione e formazione uso attrezzature in G.U.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 Marzo 2012 , n. 60 – s.o. n. 47 “L’accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione , i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione , in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”.

Ricordiamo che la Conferenza Stato Regioni ha previsto in sede di accordo l’entrata in vigore del provvedimento a dodici mesi dalla pubblicazione dello stesso in G.U. È quindi da ritenersi plausibile che la normativa assumerà piene funzioni a partire dal 12 marzo 2013.

L’accordo regolerà la formazione per l’abilitazione degli operatori all’uso di specifiche attrezzature da lavoro, compresi gli operatori di aziende familiari annoverate nell’articolo 21 del Testo unico. Si tratta ricordiamo di formazione specifica che non esime gli stessi operatori dal seguire iter e programmi formativi obbligatori.

FORMAZIONE USO DELLE ATTREZZATUREACCORDO STATO-REGIONI EX ART. 73, COMMA 5, D. LGS. N. 81/08 

Attrezzatura

Modulo
teorico
(ore)

Modulo pratico (ore)

Piattaforma di Lavoro mobili elevabili

4

4 (PLE con stabilizzatori)
4 (PLE senza stabilizzatori)
6 (PLE con e senza stabilizzatori

Gru caricatrici idrauliche

4

8

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

8

4 (carrelli industriali semoventi)
4 (carrelli semoventi a braccio telescopico)
4 (carrelli elevatori telescopici rotativi)
8 (carrelli elevatori industriali semoventi,
semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)

Conduzione gru mobili (corso base)

7

7

Conduzione gru mobili (modulo aggiuntivo per
gru mobili su ruote con falcone telescopico
o brandeggiabile)

4

4

Trattori agricoli o forestali

3

5 per trattori a ruote 5 per trattori a cingoli

Escavatori, pale caricatrici, terne,
autoribaltabili a cingoli

4

6 per escavatori idraulici
6 per escavatori a fune
6 per caricatori frontali
6 per terne
6 per autoribaltabili a cingoli
12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne

Pompe per calcestruzzo

7

7

 

Nel dettaglio le attrezzature per l’uso delle quali sarà prevista abilitazione e formazione sono:

  • “ piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio;
  • gru a torre: gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro;
  • gru mobile : autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse è che rimane stabile per effetto della gravità;
  • gru per autocarro : gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo;
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello;
  • carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile;
  • carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile;
  • trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori;
  • macchine movimento terra: escavatori idraulici macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una strutturai superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg;
  • escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali;
  • pale caricatrici frontali : macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg;
  • terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore;
  • autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg;
  • pompa per calcestruzzo: dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace dì scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso”.

Nell’accordo vengono definiti i requisiti minimi dei corsi , e le tre tipologie di modulo formativo che sono: teorico, tecnico, pratico. Con questi ultimi due dalla lunghezza e dalla consistenza molto variabile in base all’attrezzatura oggetto della formazione. Per il modulo giuridico e per il tecnico è consentito l’uso di modalità formative in e-elarning. Il modulo giuridico qualora si desideri ottenere attestato per diverse attrezzature è sempre valido.

Al termine di ogni modulo e alla conclusione dell’intero iter sono previste prove di valutazione. L’abilitazione durerà 5 anni e per il rinnovo occorrerà seguire corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore. Il percorso formativo verrà registrato nel libretto formativo del cittadino. Al contempo il soggetto formatore dovrà conservare per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” con i dati dei corsi, degli allievi e degli attestati.

Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa saranno riconosciuti attestati di: corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella indicata dagli accordi; corsi dalla durata inferiore ma completati da aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo con verifica finale; corsi non completati da verifica finale e di qualsiasi durata, purchè entro 24 mesi siano integrati da modulo di aggiornamento e verifica finale di apprendimento.

I lavoratori agricoli con almeno 2 anni di esperienza possono ricevere abilitazione dopo corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo.

I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accorso saranno già incaricati all’uso delle attrezzature dovranno seguire i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

Il testo succede e si affianca alle precedenti intese in materia di formazione dei lavoratori e formazione dei datori di lavoro – RSPP approvati dalla stessa Conferenza Stato Regioni e pubblicati i G.U. l’11 gennaio 2012.

 

Valutazione rischi lavoro: proroga autocertificazione microimprese

Sicurezza sul lavoro: prorogata al 31 dicembre 2012 la possibilità di auto-certificazione nelle microimprese fino a 10 dipendenti e nelle aziende del settore trasporti sulla valutazione dei rischi.

Le aziende fino a 10 dipendenti potranno procedere con l’ autocertificazione della valutazione dei rischi per la sicurezza sui luoghi di lavoro fino al 31 dicembre 2012, mentre a partire dal 2013 dovranno procedere con la stesura del documento.

Il Decreto Legge n. 57/2012  proroga infatti i termini, (precedentemente fissati al 30 giugno 2012, per le aziende del settore trasporti e per le microimprese.

Rimangono invece valide le vecchie disposizioni in materia di sicurezza del lavoro con riferimento ai settori ferroviario, marittimo e portuale.

La nuova norma integra il Decreto legislativo 81/2008 , allo scopo di “riempire” il vuoto normativo per le PMI fino a 10 dipendenti e per le aziende dei trasporti, in attesa che vengano emanati appositi decreti attuativi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro specifici.

Dunque, dal 1° gennaio 2013  (e non più dal 1° luglio) le microimprese dovranno elaborare il documento sulla valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. La  proroga a fine 2012 garantirà intanto la prosecuzione delle attività nei suddetti settori, evitando blocchi dovuti all’incompatibilità con gli attuali standard tecnici di esercizio.

La stima dei rischi nei luoghi di lavoro

Fonte: Sara Leon su www.fisco7.it

In questo articolo approfondiremo cosa significa e quali sono i criteri per stimare e misurare i rischi individuati, attraverso l’analisi della seconda fase dell’iter da percorrere per svolgere correttamente il processo di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, che, come abbiamo visto nel precedente articolo, può essere suddiviso in sei tappe.

FASE 1: INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DELLE PERSONE ESPOSTE
Identificare le potenziali fonti di rischio e le persone che possono esservi esposte.

FASE 2: STIMA DEL RISCHIO
Attribuire un “valore” ai rischi individuati nella fase precedente, anche in relazione all’adeguatezza o meno delle misure di tutela già adottate.

FASE 3: DETERMINAZIONE DELLE AZIONI PREVENTIVE E PROTETTIVE
Identificare le misure adeguate per eliminare, o perlomeno ridurre, i rischi.

FASE 4: ELABORAZIONE DEL DVR
Elaborare il documento di valutazione dei rischi, secondo le prescrizioni del “Testo Unico della Sicurezza sul lavoro”.

FASE 5: ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVENTIVE E PROTETTIVE
Mettere in atto le misure di prevenzione e protezione stabilite.

FASE 6: MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO
Controllare e aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi e il relativo documento.

Leggi tutto l’articolo …

Piano di sicurezza: omessa redazione e irregolarità

Fonte: www.ipsoa.it
L’articolo 158 D. Lgs. n. 81/2008 sanziona non solo l’omessa redazione del piano di sicurezza, ma anche l’irregolarità del medesimo, dal momento che la norma fa riferimento alla violazione dell’articolo 91, comma 1, del citato decreto e, quindi, anche al ”contenuto” dello stesso.

La Suprema Corte si pronuncia, con la sentenza in esame, sulla individuazione del corretto ambito applicativo della nuova disciplina in materia di cantieri temporanei e mobili dettata dal nuovo T.U.S., precisando, in particolare, il campo di applicazione dell’art. 158 del D. Lgs. n. 81/2008, norma che – com’è noto – prevede le sanzioni per i coordinatori, nella versione sostituita dall’articolo 87 del d.lgs. n. 106 del 2009.

La disposizione in esame, in particolare, prevede sanzioni non solo soltanto per il coordinatore per la progettazione, ma anche per il coordinatore per l’esecuzione, secondo gli obblighi indicati dall’art. 91 e dall’art. 92 T.U.S.

Orbene, con particolare riferimento al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il comma 1, lett. a) dell’art. 92 (come modificato dall’articolo 61, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009), prevede sia obbligo dello stesso quello di verificare “con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”.

Tra i compiti del CSE, quindi, rientra quello di verificare la disposizioni contenute nel piano di sicurezza. Il quesito, nel caso in esame era però il seguente: l’art. 158 T.U.S., sanziona solo l’omessa redazione del piano di sicurezza o anche l’irregolarità di quest’ultimo avuto riguardo, cioè, ai contenuti di un piano esistente in quanto redatto ?

La soluzione fornita dalla Suprema Corte è nel senso di ritenere sanzionabile anche l’irregolare redazione del piano. Il caso La vicenda processuale vedeva imputato un coordinatore per l’esecuzione dei lavori per i reati di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 (articolo 91, comma 1 e articolo 92, comma 1, lettera a), perché il piano di sicurezza non era stato redatto conformemente a quanto indicato nell’allegato 15 stesso decreto, in quanto non era stata specificata la fase di lavoro che si stava eseguendo in cantiere e non erano indicati la stima dei costi per la sicurezza e dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e, inoltre, perché non aveva verificato l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni, seppur generiche e generali, contenute nel PSC e relative al rischio di caduta lavoratori e cose.

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