• Home
    • Le Notizie di Oggi
    • Area Download
    • Utility
    • policy
    • Lo studio
    • Contatti
  • Corsi di Formazione
    • Corsi in Videoconferenza
    • Formazione dei Lavoratori sulla Sicurezza
    • HACCP
    • Antincendio
    • Corso addetti lavori elettrici – PES, PAV, PEI.
    • Preposti
    • RLS – Rappresentante dei lavoratori
    • Lavorare in sicurezza sulle coperture
    • Primo Soccorso Aziendale
    • Corsi per RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione)
    • Segnaletica Stradale
    • Corso di Formazione per Formatori
  • Corsi per attrezzature di lavoro
    • Carrelli elevatori
    • Trattori Agricoli
    • Sicurezza Manutenzione del verde
    • Piattaforme aeree (cestelli)
    • macchine ed attrezzature agricole
  • Esperienze e Servizi
    • >> Sicurezza lavoro
      • Amianto
        • Normativa Amianto
      • InformAzienda
      • Verifica impianti e attrezzature
      • Verifiche Impiantistiche in Piemonte
      • Medicina del lavoro – Sorveglianza sanitaria
      • Piccola guida per stare al computer in sicurezza
      • Spot Sicurezza Lavoro
    • >> Sicurezza cantieri
      • I nostri Cantieri
      • Videoguide sicurezza in cantiere
      • INAIL : Quaderni tecnici per cantieri
      • Le responsabilità del committente nei cantieri
    • >> Protezione Civile
      • Il meteo
      • Approfondimenti Meteo
      • Monitoraggio Terremoti
      • Prepararsi alle Emergenze
        • Rischio alluvione – Sei preparato?
    • >> Privacy
      • GDPR, nuovo regolamento sulla privacy

Studiosicurezza

Archivi mensili: Settembre 2012

Nota dell’ANCE su Formazione e Sicurezza sui luoghi di lavoro

il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro fornisca a ciascun lavoratore un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza; i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza tra Stato, Regioni e Province autonome.

Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
A completamento del recente Accordo, L’ANCE ha fornito utili indicazioni per chi svolge attività di formazione in materia di salute e sicurezza, di prevenzione e protezione (lavoratori, dirigenti, datori di lavoro).

Scopo della pubblicazione dell’ANCE è “fare chiarezza” su un tema fondamentale come quello della formazione dei lavoratori autonomi aiutando le figure preposte nell’organizzazione, nella realizzazione e nella verifica di attività formative previste dalla norma.

Il documento contiene indicazioni su:

Efficacia degli accordi
Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione
Formazione in modalità e-learning
Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
Aggiornamento della formazione
La formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Decorrenza dell’aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 81/2008
vedere il testo della Nota

Open publication – Free publishing – More ance

Verifiche periodiche attrezzature, circolare ministeriale n.23

Ancora il 13 agosto la stessa Direzione generale delle relazioni industriali ha emesso una seconda circolare la “23″, contenente dieci chiarimenti in merito agli obblighi riguardanti le verifiche periodiche

ROMA – La Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del ministero del Lavoro ha diramato il 13 agosto 2012 la circolare n.23 con la quale risponde ai numerosi quesiti ricevuti in merito all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″.

Sono dieci le questioni sulle quali interviene dando indicazioni su obblighi, procedure burocratiche e modalità di raccordo alla disciplina vigente.

Per quanto riguarda la procedura burocratica al primo punto la Direzione esplicita la possibilità per uno stesso datore di lavoro di fare unica richiesta cumulativa di verifica periodica di attrezzature con date di scadenza di verifica diverse. Importante in questo caso è indicare per ogni attrezzatura la reale data di scadenza.

Al secondo punto la direzione interviene per chiarire che “Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come “servizi di natura intellettuale”, e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell’articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo”. Non è quindi necessario per il datore di lavoro dover produrre un DVR per valutare i rischi correlati all’attività di verifica attrezzature.

Sempre in materia di procedura burocratica al punto tre si chiarisce che , in caso di attrezzature noleggiate o concesse in uso, la richiesta di verifica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso.

Le circolare interviene poi per chiarire alcuni casi di attrezzature escluse dall’obbligo di verifica.

Le disposizioni del D.M. 11.04.2011, non si applicano alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, per esempio quelle condominiali e ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico.

Le cosiddette “americane”, sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., e non rientrano nelle tipologie elencate nell’Allegato VII del succitato decreto.

I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della norma UNI ISO 4306-1.

I carrelli commissionatori, che sono quelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature, non rientrano tra le attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. poiché non si configurano,  come ponti mobili sviluppabili.

La circolare chiarisce infine gli obblighi di lavoro nel caso di attrezzature soggette a periodi di inattività e in merito allo spostamento delle attrezzature di lavoro, chiarendo che la periodicità non è interrotta da periodi di inattività e che quindi le attrezzature, anche se ferme, se scaduti i termini, devono obbligatoriamente essere sottoposte a verifica prima del loro riutilizzo.

Lo spostamento delle attrezzature di cui è stata richiesta verifica deve essere comunicato dal datore di lavoro al “soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura”.

In merito in ultimo al raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro la circolare prevede due diverse casistiche e definisce le relative procedure di applicazione. La procedura si differenzia nel caso in cui le attrezzature di lavoro, elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., siano state fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, o che siano state fabbricate “in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE.”

visualizza il testo della Circolare

Open publication

 

Elenco delle attrezzature soggette a verifica

Open publication

Verifiche periodiche, circolare Ministero “22″ del 13 agosto 2012

ROMA – Emessa dalla Direzione generale delle relazioni industriali e dei Rapporti di lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la circolare n. 22 del 13 agosto 2012 relativa alla “Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4 marzo 1982 e nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i”.

La circolare, indirizzata alle Direzioni territoriali per il Lavoro, riguarda gli obblighi sanciti dal Decreto ministeriale 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo, nello specifico, di espletare l’obbligo, in capo al ministero del Lavoro di inviare “all’INAIL e alle ASL territorialmente competenti la documentazione in suo possesso, riguardante le attrezzature di lavoro rientranti nel Decreto ministeriale 4 marzo 1982, rispettivamente ai fini della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive alla prima”.

Nel caso di attrezzature mai sottoposte a verifica periodica la documentazione dovrà essere inviata alle sedi INAIL ex ISPESL, territorialmente competenti. Nel caso di attrezzature già verificate la documentazione dovrà essere trasmessa alle sedi ASL/ARPA, territorialmente competenti.

Inoltre, tenendo conto dell’obbligo di verifica introdotto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (PLAC), la Direzione generale invita le sedi territoriali a trasmettere una copia della documentazione (autorizzazione alla costruzione e all’impiego ex articolo 30 del D.P.R. 164/1956) alla sede centrale dell’INAIL, Dipartimento certificazione e conformità prodotti e impianti in modo tale che l’Istituto possa gestire le prime verifiche.

news sicurezza, ambiente

i nostri corsi

carrelli elevatori

Trattori

ANTINCENDIO

Lavoratori, Preposti, RLS

sicurezza alimentare

manutenzione del verde

contatti

Cerca nel Sito

CyberChimps WordPress Themes

© Studiosicurezza - Alba (CN)
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito ci impegnamo per la tua privacy.Ok