Obbligo per i professionisti di dotarsi di una polizza professionale che copra dagli errori personalmente commessi nell’esercizio della professione: gli adempimenti per chi è chiamato a conformarsi e gli esclusi dalla nuova disciplina
Entra in vigore il 15 agosto 2013 l’obbligo di stipulare una assicurazione RC per i professionisti italiani: per gli ingegneri, i commercialisti, i consulenti del lavoro, i periti industriali, i biologi etc. La polizza professionale è prevista dalla Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012): “il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.
Polizza RC professionale
La polizza RC tutela i clienti, coprendo gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai danni colposamente e personalmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Non sono invece coperte le eventuali sanzioni dirette comminate al professionista.
Obbligatorio, inoltre, per i professionisti informare i propri clienti al momento dell’incarico sugli estremi delle polizze e sui relativi massimali. Questi ultimi, così come copertura dei rischi, scoperti, franchigie e così via vengono scelti dal professionista in sede contrattuale.
Professionisti esclusi dall’obbligo
Gli unici esclusi dall’obbligo sono gli iscritti all’Ordine degli avvocati, che devono invece far riferimento alla Riforma forense, ed i medici. Per gli esercenti le professioni sanitarie, comunque, l’obbligo è stato prorogato dal Decreto Fare al 13 agosto 2014.
Per quanto riguarda invece gli ingegneri è necessario distinguere tra chi esercita effettivamente la professione e chi no, come chiarito da una recente circolare del Centro Studi del CNI. Più in particolare l’obbligo di assicurazione RC professionale per gli iscritti all’Ordine degli ingegneri scatta qualora questi mostrino di esercitare in modo effettivo l’attività libero-professionale. Ne consegue che non sono obbligati a stipulare una polizza RC professionale gli ingegneri non iscritti all’Albo e quelli iscritti ma che non esercitano concretamente la professione, ad esempio i dipendenti di aziende private che non firmano i progetti o gli ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione che esercitano la professione in esclusiva per il proprio Ente.
Archivi mensili: Agosto 2013
INFORTUNI SUL LAVORO: Relazione Annuale 2012 dell’INAIL
L’Inail, con cadenza annuale, mette in evidenza un primo calo di denunce di infortuni, in parte anche frutto del calo dell’occupazione, pari a circa il 9% in meno rispetto al precedente anno e al 23% in meno rispetto al 2008. “La distinzione rispetto alla localizzazione dell’infortunio è rilevante – recita la relazione – per meglio giudicare e calibrare le politiche di prevenzione.”
Le denunce di infortunio mortale sono state 1296 di cui 790 infortuni accertati sul lavoro con una riduzione di 6 punti percentuale rispetto al 2011 e 27 punti percentuale rispetto al 2008. Dodici milioni sono le giornate di inabilità causate dagli infortuni.
Sul fronte delle malattie professionali, invece, il trend pare confermare un leggero calo. Circa 47500 di cui solo il 37% ha visto riconosciuta la causa professionale (1000 in meno rispetto al 2011).
“È importante notare – precisa la relazione – che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 36 mila e 300.”
VERIFICHE PERIODICHE: La circolare del Ministero
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare numero 31 del 18 luglio 2013, che ha come oggetto il decreto ministeriale 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti deputati a tali verifiche, ha fornito maggiori indicazioni circa l’obbligo di trasmissione trimestrale del registro informatizzato delle verifiche periodiche effettuate.
In particolare stabilisce che i soggetti abilitati trasmettano trimestralmente con scadenza 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio, il registro attraverso il portale dei soggetti abilitati predisposto dall’INAIL, “sia per la prima che per le successive verifiche da questi effettuate nei trimestri di riferimento.”
Dal canto suo l’INAIL provvederà a garantire a ciascuna ASL/ARPA “l’accesso in tempo reale e comunque entro 15 giorni dalle richiamate scadenze trimestrali a tutte le informazioni relative alle verifiche periodiche successive trasmesse sia dai Soggetti abilitati che dalle ASL/ARPA e inserite in banca dati.”