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Studiosicurezza

Archivio Categoria: Sicurezza lavoro

INAIL – Salute e sicurezza dei lavoratori agricoli nelle serre

Il comparto produttivo in serra è caratterizzato dall’utilizzo elevato di prodotti fitosanitari, (insetticidi, fungicidi, acaricidi, fitoregolatori, erbicidi, ecc.), destinati alla difesa delle colture dagli agenti dannosi. L’impiego di tali prodotti può comportare un rischio elevato per i lavoratori in funzione della sua tossicità, dei livelli di esposizione e di assorbimento nell’organismo (inalatoria, cutanea, ecc.) e delle modalità e frequenza d’uso.

L’esperienza porta a dover esprimere un giudizio spesso critico sul comportamento degli utilizzatori; le più ricorrenti cause di incidenti o contaminazioni sono da imputare a eccessiva confidenza con i prodotti impiegati (non si tengono in debito conto le avvertenze riportate in etichetta e sulle schede tecniche), al mancato rispetto delle dosi consigliate per i trattamenti, al trasporto dei prodotti con mezzi non idonei, ad insufficienze riguardo lo stoccaggio e la conservazione (locali non idonei, scarse avvertenze riguardo la loro custodia, commistione di più prodotti senza verificarne la compatibilità chimico-fisica, mancanza di dispositivo antincendio), oppure al fatto che durante la fase di trattamento non si tengono in conto le condizioni meteorologiche avverse (pioggia o vento contrario). A volte si trascura di appurare se la zona da trattare è ubicata in vicinanza di abitazioni o corsi d’acqua; nelle operazioni non vengono usati indumenti specificatamente dedicati allo scopo; non vengono svolte accurate bonifiche delle attrezzature e dei dispositivo personali di protezione a trattamento avvenuto, così come non sempre si rispettano i tempi di rientro e di carenza.

Il rischio di esposizione a PF è generalmente più alto negli ambienti chiusi o semichiusi all’interno dei quali il movimento dell’aria è limitato e i valori aumentati di temperatura e umidità possono favorire l’evaporazione e l’accumulo delle sostanze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento, che riassume gli Atti del convegno “La ricerca prevenzionale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agricoli nelle serre” che si è svolto il 4 Luglio 2016, a Lamezia Terme, presso il Centro Ricerche Inail, ricostruisce i risultati di una ricerca condotta nell’ambito della linea progettuale del piano CCM (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) 2013 Prevenzione infortuni e malattie professionali in agricoltura.

La ricerca prevenzionale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agricoli nelle serre

Per scaricare il documento: cliccare qui

Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e Appendice Normativa: Nuova edizione – maggio 2017

Sul Sito del Ministero del lavoro la nuova versione, aggiornata del Testo Unico di Sicurezza (edizione maggio 2017)
Il testo è stato integrato con circolari, accordi Stato Regioni, interpelli e altre fonti normative e amministrative. La precedente versione risaliva al Giugno 2016.

 

La nuova versione del Testo Unico contiene in particolare :

  •   le circolari n. 21 del 07/07/2016, n. 23 del 22/07/2016, n. 28 del 30/08/2016; n. 11 del 17/05/2017
  •   l’Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei  contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai  sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni contenente altresì  disposizioni modificative agli accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, del 21 dicembre 2011 ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 (G.U. Serie Generale n.193 del 19/08/2016);
  •  il decreto dirigenziale del 1 agosto 2016 riguardante il  quinto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
  •  Modifiche introdotte all’art. 4, comma 1, del decreto 9/07/2012 e agli allegati 3A e 3B ai sensi del decreto 12  luglio 2016, pubblicato sulla GU n.184 del 8/08/2016, in vigore dal 09/08/2016;
  •  Modifiche introdotte agli articoli 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 219, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a)  e b), all’allegato XXXVI, nonché  ’introduzione dell’articolo 210-bis, previste dal decreto legislativo 1 agosto  2016, n. 159 (GU n.192 del 18/08/2016, in vigore dal 02/09/2016);
  • il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016  riguardante il tredicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.  71 comma 11;
  •  il Decreto 25 maggio 2016, n. 183, recante “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione  e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 226 del 27 settembre 2016, Serie  Generale;
  •  il Decreto Interdirettoriale n. 35/17, che regolamenta il provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell’iscrizione negli  elenchi dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con  decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017;
  •   gli interpelli dal n.11 al n. 19 del 25/10/2016;

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro
Ultima Edizione del Ministero – Maggio 2017

Allegati – Edizione maggio 2017

Appendice Normativa 1a parte – Decreti attuativi – Ed.maggio 2017

Appendice – 2a parte – Circolari ed interpelli – Ed.maggio 2017

Inail – La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi

Il volume raccoglie lo stato dell’arte sulla tematica “Contaminazione microbiologica delle superfici”.
Immagine La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi
Sono stati sviluppati criteri e indicazioni operative per la valutazione dello stato igienico e del rischio biologico da contatto.
La pubblicazione è strutturata in diverse sezioni: aspetti normativi, risultati di studi epidemiologici, metodologie e tecniche di indagine, valori di riferimento, interventi di sanificazione. Sono presenti anche contributi di soggetti esterni all’Inail, allegati e un glossario tecnico.

Infortunio in itinere, tutela assicurativa

Infortunio in itinere: nell’opuscolo Inail i casi in cui è riconosciuta l’indennizzabilità in funzione del mezzo e del percorso

I lavoratori che subiscono un infortunio in itinere, ossia durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, sono tutelati dall’Inail.

L’infortunio in itinere può verificarsi anche durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per:

  • recarsi da un luogo di lavoro ad un altro
  • consumare i pasti, qualora non esistesse una mensa aziendale
  • accompagnare i figli a scuola facendo una deviazione del tragitto casa-lavoro

Se si verifica un infortunio con qualsiasi modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi, etc.) è possibile ottenere un indennizzo in determinate condizioni.

Qualora il lavoratore utilizza un mezzo privato, l’infortunio è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è “necessitato”.

Infortunio in itinere, l’opuscolo Inail

L’Inail ha pubblicato l’opuscolo “l‘infortunio in itinere” che illustra i casi  in cui l’infortunio è coperto dalla tutela assicurativa, in considerazione del mezzo utilizzato e del percorso effettuato.

Infortunio in itinere con le ordinarie modalità di spostamento

Se il lavoratore si reca a lavoro con le ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi etc.), l’infortunio in itinere è coperto dall’assicurazione se sussistono:

  • finalità lavorative
  • normalità del tragitto
  • compatibilità degli orari

Infortunio in itinere con mezzo privato “necessitato”

Se il tragitto avviene con mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, l’infortunio è indennizzabile solo se tale uso è “necessitato”.

L’utilizzo del mezzo proprio può considerarsi necessitato solo nelle seguenti situazioni:

  • il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
  • il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
  • i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe
  • i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga

Infortunio in itinere, i casi di esclusione

Sono esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e come tale non assicurato.

Interruzioni e deviazioni del normale percorso

Anche le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso lavorativo non rientrano nella copertura assicurativa, ad eccezione dei seguenti casi:

  • interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
  • interruzioni/deviazioni dovute:
    • a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o
    • per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche)
    • nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
  • interruzioni/deviazioni necessarie per l’accompagnamento dei figli a scuola
  • brevi soste che non alterino le condizioni di rischio

Consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Infine, sono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati da:

  • abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci
  • uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
  • mancanza della patente di guida da parte del conducente

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Piemonte – Pubblicate le Norme per l’esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura

E’ stato pubblicato il 26 maggio 2016 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21/2016 il Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R – Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20)”.
La Norma disciplina, per gli interventi in copertura, le specifiche misure di sicurezza nonché le misure preventive e protettive da predisporsi al fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela e valorizzazione del paesaggio.
Il regolamento definisce i requisiti tecnici operativi per le specifiche misure di sicurezza da adottare e la relativa documentazione da allegare al progetto, nonché le attestazioni in sede di dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell’idoneità dell’opera da attuarsi contestualmente agli interventi di nuova costruzione e agli interventi strutturali sulla copertura di edifici esistenti.

La Regione, che aveva pubblicato il decreto il 16/05 ha provveduto a ripresentarlo a distanza di una settimana per “errori materiali di scrittura ….”. La Giunta Regionale ha dunque proceduto, con D.P.G.R. 23 maggio 2016, n. 6/R (in pubblicazione sulla successiva edizione del BUR21) adottando un nuovo testo che, nel riproporre l’intero provvedimento con la formulazione esatta, ha abrogato contestualmente il precedente regolamento regionale.

L’Entrata in vigore del provvedimento è il 25 luglio 2016.

Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e Appendice Normativa: Nuova edizione – giugno 2016

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Disponibile il testo coordinato nell’edizione aggiornata a giugno 2016

Pubblicata la versione aggiornata a giugno 2016 del testo unico sulla sicurezza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a cura del Ministero del lavoro.

Ecco il dettaglio delle modifiche agli articoli introdotte in questa versione:

  • articolo 20 – Obblighi dei lavoratori
  • articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
  • articolo 36 – Informazione ai lavoratori
  • articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • articolo 222 – Definizioni
  • articolo 223 – Valutazione dei rischi
  • articolo 227 – Informazione e formazione per i lavoratori
  • articolo 228 – Divieti
  • articolo 229 – Sorveglianza sanitaria
  • articolo 234 (comma 1) – Definizioni
  • articolo 235 – Sostituzione e riduzione
  • articolo 236 (comma 4) – Valutazione del rischio

Sono state anche apportate modifiche agli allegati:

  • allegato XV – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
  • allegato XXIV – Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
  • allegato XXV  (sezione 3.2) – Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
  • allegato XXVI (sezioni 1 e 5) – Prescrizioni per la segnaletica  dei contenitori e delle tubazioni
  • allegato XLII – Elenco di sostanze, miscele e processi

Nella nuova versione, inoltre, vengono introdotti gli interpelli:

  • dal n. 6 al n. 10 del 2 novembre 2015
  • dal n. 11 al n. 16 del 29 dicembre 2015
  • dal n.1 al n. 4 del 21 marzo 2016
  • dal n. 5 al n. 10 del 12 maggio 2016

Inoltre sono apportate le seguenti modifiche:

  • sostituito il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto dirigenziale del 18 marzo settembre 2016 – Dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
  • inserita la lettera circolare prot. 2597 del 10/02/2016 – Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo
  • corretti gli importi nella circolare 33/2009 circa la sanzione per inottemperanza al provvedimento di sospensione
  • corrette le sanzioni per la violazioni dell’art. 80, comma 1, ed eliminate le note all’art. 80, comma 3-bis
  • corretto il quadro dei trasgressori di cui all’art. 72
  • inserito un estratto della circolare n. 26 del 12 ottobre 2015 e la nota prot. 19570 del 16 novembre 2015 sulle modifiche alla sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14
  • aggiornata, nelle copertine, la sezione del sito del Ministero (www.lavoro.gov.it – Temi e priorità – Salute e Sicurezza) dove è possibile scaricare la versione aggiornata del presente documento e corretti i link ai documenti esterni (in base agli aggiornamenti dei siti ministeriali)
  • corretto il riferimento al punto 2 lett. c) dell’allegato II, punto 3.2.3, del dm  11 aprile 2011 (in materia di verifiche periodiche successive alla prima)
  • inserite note riguardanti l’abrogazione della direttiva Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 (il link esterno).

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro
Ultima Edizione del Ministero – Giugno 2016

Allegati – Edizione giugno 2016

Appendice Normativa – Edizione giugno 2016

Lavorare con il caldo! Due utili guide per la sicurezza dei lavoratori e non solo…

Arriva il caldo! Ecco la lista di controllo da utilizzare in cantiere per valutare se i lavoratori sono realmente al sicuro e l’opuscolo sui rischi legati al caldo

Nella stagione estiva aumentano gli infortuni per i lavoratori che svolgono lavori fisici all’aperto, come lavori in quota o nei campi. Il caldo, infatti, può avere grandi effetti nocivi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, quali la diminuzione delle prestazioni mentali e fisiche.
Le persone più colpite sono quelle che svolgono lavori fisici all’aperto.
In particolare, nei giorni di “canicola” (il periodo di caldo afoso e opprimente nelle ore centrali della giornata) i tipici malori dovuti al caldo possono manifestarsi con sintomi quali vertigini, mal di testa e affaticamento. caldo 420
Da non dimenticare, inoltre, il Ramadan: gli effetti nocivi del caldo sulla salute dei lavoratori sono ancor più pericolosi se, come nel caso delle comunità islamiche, deve essere rispettato il divieto di consumare cibo e acqua, dall’alba al tramonto. Il Ramadan, infatti, va dal 20 luglio al 18 agosto, proprio durante i giorni più caldi dell’anno.

 

 

In occasione della stagione estiva eccovi 2 guide sulla sicurezza contro il caldo:
• la lista di controllo del SUVA da utilizzare in cantiere al fine di poter valutare se i lavoratori sono realmente al sicuro

 

 

 

 

 

 

 

• l’opuscolo di Coldiretti e Asl, tradotto in 4 lingue (tra cui l’arabo), con le indicazioni sui rischi legati al caldo e i sintomi per individuarli e prevenirli

Lana di roccia e lana di vetro: pericoli, effetti sulla salute e modalità di smaltimento

Nuove linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni, riguardanti la riduzione del rischio da esposizione alle fibre artificiali vetrose dette “FAV”, prodotti e materiali costituiti da fibre con larga varietà di materiali inorganici fibrosi ottenuti sinteticamente e utilizzati in edilizia per isolamento termico, acustico e protezione incendio.

Dato il vasto impiego nel settore dell’edilizia, grazie alle buone caratteristiche isolanti di questi materiali e in considerazione dei gravi danni che possono causare alla salute, sono state approvate le nuove linee guida finalizzate alla riduzione del rischio da espansizione alle fibre artificiali vetrose (FAV).

Nel documento sono riportate le procedure utili per una corretta valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di prevenzione da adottare per tutelare la salute della popolazione e dei lavoratori che maneggiano questi materiali.

Le Linee guida contengono le indicazioni per una corretta modalità di impiego, uso e manutenzione da rispettare ed inoltre trattano i seguenti argomenti:

  • le proprietà chimico-fisiche
  • la classificazione di pericoli e aspetti normativi
  • i metodi di prova ai fini della classificazione delle fibre
  • la tipologia di utilizzo e settori di impiego
  • gli effetti sulla salute
  • l’esposizione a fibre vetrose artificiali nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
  • i valori di riferimento e dati di esposizione
  • la gestione operativa dei rifiuti contenenti fibre minerali
  • le indicazioni operative

 

Proroga Patentino per le macchine agricole: obblighi e scadenze

L’accordo tra Stato e Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 istituisce una specifica abilitazione per gli utilizzatori dei mezzi meccanici (siano essi Titolari, soci, coadiuvanti familiari, dipendenti o lavoratori autonomi). Il cosiddetto «Patentino» richiesto in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08).
La patente di guida non basta per assolvere all’obbligo di conseguire lo specifico patentino, in quanto, mentre la patente di guida riguarda aspetti legati alla circolazione stradale, il patentino è una abilitazione professionale, con riferimento alle norme specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nel luogo di lavoro. Quindi: teoricamente sarà più facilmente richiesta durante un controllo sul rispetto delle norme sulla sicurezza aziendale o a causa di un infortunio (ASL – INAIL), che da un Vigile sulla strada.

Quando:
Con il decreto milleproroghe 2015 (L. 27.02.2015, GU n. 49 del 28.02.2015 – art. 8 comma 5 bis) il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole è stato prorogato al 31 dicembre 2015 (dal precedente termine del 22 marzo 2015).

Chiariamo i concetti:

il patentino è obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati, i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo). Inoltre va precisato che per «macchine agricole» si intendono tutte le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo 22 febbraio 2012 che hanno un utilizzo in ambito agricolo e forestale. Cioè una macchina da movimento terra (ad esempio un escavatore) utilizzato in campagna va intesa come macchina agricola, quindi chi la guida dovrà attenersi alle date previste per il settore agricolo.

Come si prende il patentino?
Bisogna frequentare un corso di formazione tecnico-pratico completo (8 ore per trattori gommati, 13 per gommati e cingolati) e sostenere una prova di verifica finale per ottenere l’attestato di abilitazione.
La scadenza più ravvicinata riguarda i lavoratori che per la prima volta, a partire dal 31 dicembre2015, utilizzeranno le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo e che non hanno formazione pregressa o esperienza documentata (neofiti). Queste figure sono obbligate a conseguire da subito (ossia prima del conferimento dell’incarico) il corso completo per l’ abilitazione professionale.
Per chi guida trattori e altre macchine agricole da almeno due anni (sempre al 31/12/15): rimane comunque l’obbligo di un corso di Aggiornamento. (Ferma la scadenza del 12 marzo 2017).

Per maggiori dettagli consigliamo di visitare la nostra pagina su Studiosicurezza.com (cliccare sulla frase)

In sintesi:
• Chi ha già seguito in passato un corso o è in possesso di esperienza documentata (di almeno 24 mesi) alla data del 31/12/2015 dovrà frequentare il corso di aggiornamento entro il 12/03/2017.
• chi è stato assunto prima del 31\12\2015 ed è già incaricato dell’uso delle macchine, anche se non provvisto di esperienza documentata, dovrà frequentare il corso completo entro il 12/03/2017 per adempiere a quanto previsto dalle nuove regole,
• chi sarà assunto (dopo il 31/12/2015) deve possedere il patentino prima di utilizzare il trattore.

12 Marzo 2015: scadenza Formazione per Addetti alle Attrezzature

Ricordiamo che in data 12 Marzo 2015:
• scade il termine entro il quale gli addetti già formati (prima del 12.03.2013) devono completare l’aggiornamento per ottenere l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature ai sensi del nuovo Accordo Stato Regioni. Gli addetti, che alla data di entrata in vigore dell’accordo (12 marzo 2013) avevano già sostenuto corsi di formazione di durata inferiore a quella prevista dall’Accordo Stato-Regioni o corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale, devono integrare la formazione partecipando al modulo di aggiornamento con verifica finale (4 ore).
• i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature, che non abbiano già frequentato un corso precedentemente, devono effettuare la nuova formazione completa ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni;
• A coloro che NON AVRANNO FREQUENTATO il corso di aggiornamento ENTRO IL 12 MARZO 2015 verrà INVALIDATA LA FORMAZIONE PREGRESSA, pertanto saranno costretti a seguire la formazione secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni.

in sintesi:
Gli operatori che alla data del 12/03/2015 non hanno frequentato un corso completo, o un corso di aggiornamento (se in possesso di crediti formativi) NON sono abilitati a continuare a guidare le suddette attrezzature da lavoro fino a quando avranno frequentato il corso completo.

Le suddette scadenze NON valgono per gli operatori del settore Agricolo e Forestale (entrata in vigore 31/12/2015)
Vedere il dettaglio delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012

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