Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 40/2013, del 21/10/2013, d’intesa con gli Istituti previdenziali, ha fornito prime importanti indicazioni riguardo alla possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”, come previsto dall’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 e del D.M. 13 marzo 2013.
Il meccanismo chiarito dalla circolare vuole superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Con tale strumento, pertanto, si è voluto permettere alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
Le disposizione del citato Decreto Ministeriale consentono quindi il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse. Tale Documento, chiarisce la circolare, è rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”. Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A. (v. Ministero del Lavoto circ. n. 12/2012), il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica. A tal proposito è precisato inoltre che tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva.
Archivi mensili: Ottobre 2013
Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008): Nuova versione con commenti e note aggiornata a Ottobre 2013
Disponibile il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.
Tra le novità (che si possono leggere nella seconda pagina del manuale) possiamo evidenziare quelle più rilevanti quali ad esempio:
– le modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73, comma 5-bis, introdotte dall’art. 11, comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119;
– le modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 73, 71, 88, 104-bis, 225, 240, 250 e 277, introdotte dal Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98;
– l’aggiornamento degli importi delle sanzioni come previsto dall’art. 306 comma 4-bis, così come modificato dal Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n.99;
– le circolari 18, 21, 28, 30, 31 e 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le circolari del 10/05/2013 e del 10/06/2013 del Ministero della Salute;
– il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 30/05/2013 riguardante l’elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V ai sensi del punto 3.4 dell’allegato I al D.M. 04/02/2011.
– il Decreto Dirigenziale del 31 luglio 2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro
Ultima edizione del Ministero
Le indicazioni del Garante per tutelare la tua privacy quando usi smartphone e tablet
Non ci pensiamo quasi mai, forse. Smartphone e tablet ci accompagnano ovunque e custodiscono parti importanti e spesso delicate delle nostre vite, sotto forma di foto, filmati, messaggi e dati telematici. E noi stiamo sempre attenti a proteggere adeguatamente queste informazioni con piccole ma utili precauzioni?
In un video-tutorial il Garante per la protezione dei dati personali offre alcune utili indicazioni per tutelare la nostra privacy quando utilizziamo smartphone e tablet.
Attenzione ai dati conservati su smartphone e tablet
Non conservare su smartphone e tablet informazioni troppo personali che potrebbero essere smarrite o rubate, o perfino clonate o attaccate da pirati elettronici. Non si dovrebbero mai conservare, ad esempio, password personali, codici di accesso e dati bancari in chiaro.
Ricorda, poi, che smartphone e tablet venduti, regalati o buttati possono contenere ancora dati privati. Se te ne liberi, quindi, cerca di adottare alcune piccole precauzioni di sicurezza come:
- ripristinare le impostazioni di fabbrica
- rimuovere la scheda SIM e la scheda di memoria
- eliminare tutti i backup contenuti nella memoria.
Proteggi i tuoi dati
Se vuoi evitare che qualcuno legga di nascosto le tue e-mail e i tuoi sms o che usi a tua insaputa il tuo smartphone o il tuo tablet, usa alcune precauzioni.
Imposta sempre un codice PIN abbastanza complicato, evitando, ad esempio, di usare il tuo nome e cognome, la data di nascita, il nome dei figli o quello del gatto di casa, o comunque altre parole che ti renderebbero in qualche modo riconoscibile.
Magari imposta anche un codice di blocco, quello che si attiva automaticamente quando il cellulare è acceso ma non viene utilizzato per un po’ di tempo. E anche in questo caso, evita codici un po’ troppo facili da scoprire.
Alcuni sistemi operativi consentono anche di impostare password di sicurezza che bloccano completamente l’accesso ai dati personali. Per farlo, basta collegare smartphone e tablet con il pc e utilizzare il software per la gestione del prodotto.
Conserva con cura il codice IMEI, che trovi sulla scatola del prodotto che acquisti e che in caso di furto o smarrimento puoi utilizzare per bloccare a distanza l’accesso al tuo smartphone o tablet.
Quando navighi su smarthone e tablet
Se ti connetti a Internet e ai social network via smartphone e tablet, verifica le impostazioni privacy e leggi le condizioni d’uso dei servizi.
Per navigare sul web, inoltre, installa sempre – se disponibile – software di sicurezza anti-virus informatici o contro le intrusioni da parte di pirati telematici e ladri d’identità digitali.
Quando usi connessioni wi-fi gratuite, ad esempio nei locali pubblici, verifica che la navigazione sia protetta con protocolli di scambio dati criptati e che l’autenticazione ai siti che eventualmente vengono visitati utilizzi il protocollo Https. In caso contrario, se si utilizzano credenziali di accesso a siti e servizi come la posta elettronica o l’home banking, il rischio che non ci siano adeguate garanzie di sicurezza per i propri dati è reale.
APP-rova di privacy
Se scarichi delle applicazioni, evita le fonti sconosciute e utilizza sempre i market ufficiali, a meno che tu non sia in grado di valutare autonomamente l’affidabilità della fonte – ad esempio leggendo i commenti eventualmente lasciati dagli altri utenti – per comprendere se ci sono eventuali rischi o problematiche.
Una volta installata un’applicazione, verifica se richiede l’accesso a contenuti presenti sul tuo smartphone o sul tuo tablet (ad esempio, le tuo foto o i contatti in rubrica) e leggi con attenzione le condizioni d’uso del servizio, soprattutto per evitare di dover pagare servizi non richiesti o di vedere esposte oltremisura informazioni di carattere personale (ad esempio: foto, video, contatti, ecc.).
Occhio allo spam
Smartphone e tablet sono terreno di caccia per lo spam.
Attenzione ai link presenti in e-mail, sms e messaggistica istantanea, perché, in alcuni casi, cliccandoli, potresti inconsapevolmente accettare di ricevere comunicazioni indesiderate, divenendo bersaglio di messaggi pubblicitari non richiesti da cui, poi, può anche essere abbastanza difficile liberarsi.
Vuoi sempre far sapere dove sei?
Smartphone e tablet hanno funzioni di geolocalizzazione, ma sei tu a decidere se, quando e chi può conoscere la tua posizione.
Per disabilitare la geolocalizzazione, puoi disattivare – controllando le impostazioni dello smartphone o tablet – il GPS o la connessione wi-fi quando non usi questi servizi o altri ad essi collegati.
E’ bene, inoltre, controllare anche le impostazioni di geolocalizzazione dei servizi di social network che eventualmente utilizzi su smartphone o tablet. La scelta finale di far sapere o meno dove sei, in fin dei conti, è sempre la tua.
Social network: connetti la testa!
“Quando ti connetti ai social network, connetti anche la testa”!
Con i social network entri in contatto con gli altri, condividi idee ed emozioni, cerchi e trovi informazioni.
Queste nuove forme di comunicazione offrono enormi opportunità, ma presentano anche dei rischi che è bene conoscere.
Per aiutarti, il Garante per la protezione dei dati personali mette a tua disposizione tre strumenti: un video tutorial per riflettere su come usare i social network in modo sicuro e consapevole, un breve questionario per testare quanto conosci i principali pericoli che si possono correre in Rete e un vademecum con i consigli dell’Autorità.
I dati sulla sicurezza in cantiere
Si è aperta il 16 ottobre, la 14° edizione di Ambiente Lavoro, il Salone dedicato alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, organizzato da BolognaFiere e Senaf, che si tiene in concomitanza con SAIE presso i padiglioni del polo fieristico di Bologna e che vedrà 175 aziende in esposizione, ben 185 appuntamenti professionali tra corsi, seminari e convegni, organizzati grazie alla collaborazione scientifica di oltre 50 partner tra istituzioni e associazioni.
Ad inaugurare la manifestazione è stato il convegno “Il DLgs.81/2008 nei Cantieri Temporanei o Mobili”
Come confermano i dati Inail, presentati oggi a inizio convegno, nel 2012 sono stati indennizzati nel settore costruzioni 43.729 infortuni di cui 135 per morte, 3.828 sono permanenti e 786 in rendita.
Gli infortuni in cantiere sono nel 25% dei casi dovuti a contusioni, nel 24% a lussazioni e nel 23% a ferite, che per lo più interessano gli arti superiori e le mani, ma sono numerosi le lesioni al cranio, che in un caso su due si rivelano mortali. Tra le cause di infortunio le cadute dall’alto: osservando al distribuzione di questa categoria di infortunio si vede come il 25,6% degli episodi si concentrino nel comparto costruzioni contro il 15,6% del settore manifatturiero e all’11% del settore logistica e magazzinaggio.
Prorogati i bonus per le ristrutturazioni
La detrazione del 65% per il risparmio energetico non morirebbe subito (cioè il 31 dicembre, con prolungamento al 30 giugno 2014 per i condomini) ma resterebbe sino al 31 dicembre 2014, per poi scendere al 50% nel 2015. In sostanza, quindi, chi ha avviato ora i lavori ma non riesce a finire di pagare entro l’anno (beneficiando della detrazione del 65% sulle spese sostenute) potrà tranquillamente concludere i pagamenti nel 2014 senza perdere un euro di detrazione.
Non solo: la proroga a tutto il 2015, anche se con la detrazione ridotta al 50 per cento, permetterebbe la pianificazione di interventi anche di una certa rilevanza, con effetti benefici su tutto il comparto: una delle ragioni per le quali il bonus stentava a decollare è proprio la durata ridotta del periodo entro il quale dover pagare le fatture dell’impresa.
Proroga speciale anche per i condomini: le detrazioni si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La detrazione del 65% si prolunga sulle spese sostenute sino al 30 giugno 2015 e quella del 50% per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Di conseguenza, il termine per la definizione di misure e incentivi selettivi di carattere strutturale per risparmio energetico, recupero edilizio e misure di sicurezza è rimandato al 31 dicembre 2015.
Proroga anche per il bonus ristrutturazioni al 50 per cento: resterebbe sino a tutto il 2014 e scenderebbe al 40% per il 2015, per poi tornare al vecchio 36% dal 2016, sempre con il limite di 96mila euro complessive per unità abitativa.
Nel testo (ancora in forma non definitiva) si parla anche di prorogare il bonus mobili (50% di detrazione su spese sino a 10mila euro) sino al 31 dicembre 2014, sempre in abbinamento obbligatorio coni lavori di recupero edilizio.
Ci mancava solo l’obbligo del POS per i professionisti, obbligatorio dal 2014
Si avvicina il termine del 1° gennaio 2014 entro cui anche gli studi professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, ….) dovranno avere un POS (Point of Sale) per consentire il pagamento ai clienti tramite carte di credito o bancomat abilitate.
Premesso che la pratica attuazione di questo obbligo dipende dall’emissione di un decreto interministeriale, del quale allo stato nulla si conosce, è noto che l’iniziativa è finalizzata ad aumentare i pagamenti in moneta elettronica per combattere l’evasione fiscale.
Posto che i pagamenti da 1.000 euro in su sono già assoggettati all’obbligo della tracciabilità (divieto di uso del contante) è francamente difficile capire perché questo limite non possa essere abbassato a 500 euro o ancora meno (comunque ad un limite compatibile col costo minimo di una prestazione professionale).
La tracciabilità resterebbe così ampiamente garantita, senza oneri per i professionisti e i clienti.
Ma siccome a pensar male eccetera, non si può fare a meno di considerare che l’installazione di oltre due milioni di POS negli studi professionali gioverà solo alle banche, che guadagneranno sulle commissioni e sui canoni del servizio.
Se questa misura fosse indispensabile per combattere l’evasione fiscale potremmo anche sopportarla: ma più che iniquo questo obbligo è inutile e quindi vessatorio; per questo motivo ne auspichiamo la rapida soppressione.
L’effettiva entrata in vigore della misura è però subordinata all’emanazione di un apposito decreto attuativo da parte del Ministero dello Sviluppo economico, che però non è ancora stato emanato.
Attenzione però, perchè la legge non prevede sanzioni per chi non si dota del POS e non è in grado di accettare pagamenti con il bancomat.Guida del Garante privacy per aiutare le imprese
Proposte 10 pratiche aziendali per migliorare il business e valorizzare il corretto utilizzo dei dati
La corretta adozione di semplici misure a protezione dei dati personali può contribuire a rendere più efficiente l’organizzazione dell’impresa e a ridurre sensibilmente i potenziali rischi a cui la stessa si espone sul mercato, ma può rappresentare anche un vantaggio competitivo.
Per questi motivi, l’Autorità ha predisposto una breve guida – “La privacy dalla parte dell’impresa – Dieci pratiche aziendali per migliorare il proprio business”.
L’obiettivo è quello di aiutare le imprese a valorizzare il proprio patrimonio dati, trasformando la privacy da costo a risorsa, senza per questo ridurre le tutele dei diritti fondamentali della persona.
Il Garante per la privacy ha individuato dieci “best practice” che possono migliorare non solo l’immagine dell’impresa, come soggetto attento al principio di “responsabilità sociale”, ma anche la propria capacità di business, aumentando la fiducia di utenti e consumatori nella serietà e affidabilità dell’attore economico.
Il vademecum richiama regole fondamentali e consigli pratici – che vanno dalla selezione del personale all’uso delle nuove tecnologie, dalla trasparenza alle misure di sicurezza – per utilizzare e proteggere al meglio i dati personali trattati. L’imprenditore potrà trovare anche riferimenti alle principali modalità semplificate che l’Autorità ha, nel tempo, indicato alle aziende per ottenere una conformità sostanziale alla protezione dei dati, evitando attività inutili e meramente formali.
La guida
La guida è suddivisa in dieci brevi capitoli: “Il valore dei dati”; “A ciascuno le sue responsabilità”; “Trasparenza e correttezza nel business”; “Curriculum & Co.”; “Trattamenti “a rischio””; “Tecnologie per l’impresa”; “Difesa del patrimonio dati”; “Controllo del “controllore informatico””; “L’ “export” dei dati”; “Verso una “customer care dei dati””. Ogni capitolo affronta una differente pratica aziendale e alcuni dei benefici diretti e indiretti generati dalle misure adottate per tutelare i dati personali.
Privacy e condomini, no alla bacheca dei morosi e attenzione alle telecamere di sorveglianza
Il vademecum del Garante: vietato filmare i vicini. “per facilitare un dialogo equilibrato” tra coinquilini di un palazzo
Tutelare la propria privacy e nel contempo rispettare quella dei vicini e consentire una corretta gestione dei beni (e della vita) comune. Una doppia esigenza della vita condominiale che spesso può portare a contrasti, anche accesi, tra i diversi proprietari o tra questi e l’amministratore.
Più che una guida sulla privacy tra condomini, è un manuale di sopravvivenza.
il Garante Antonello Soro ha voluto mettere nero su bianco cosa si può e cosa non si deve fare per tutelarla.
Il vicino di casa può installare una telecamera che riprende l’ingresso del proprio appartamento o il posto auto? Chi può accedere ai dati del conto corrente del condominio? Le informazioni sui morosi possono essere affisse nella bacheca o comunicate a soggetti esterni? Quali dati possono essere pubblicati sul sito web condominiale? La guida tiene conto anche delle novità introdotte dalla recente riforma del condominio, entrata in vigore nello scorso mese di giugno, e offre le prime risposte ad alcuni dei quesiti già pervenuti al Garante in merito alla corretta applicazione delle nuove norme, come quelle relative al cosiddetto ”condominio digitale”.
Prossime scadenze per la formazione dei Datori di lavoro
Ricordiamo che si stanno avvicinando alcune importanti scadenze relative alla formazione dei Datori di lavoro che assumono l’incarico di RSPP:
- Datori di lavoro che non hanno mai effettuato la formazione: devono provvedere immediatamente.
- Datori di lavoro ante 31/12/1996 o esonerati 626: dovevano aggiornarsi entro l’11 gennaio 2014, a seconda della loro categoria di rischio (6-10-14 ore).
- Datori di lavoro che hanno fatto la formazione prima di gennaio 2012 (ante accordo Stato-Regioni): sono in regola, ma dovranno effettuare l’aggiornamento entro l’11 gennaio 2017.
- Datori di lavoro che hanno provveduto alla formazione nel 2013: sono in regola, ed effettueranno l’aggiornamento, come previsto, nel 2018.
Datore di lavoro |
Situazione formativa pregressa |
Formazione iniziale |
Aggiornamento |
Attività e incarico di RSPP documentato prima del 31/12/1996 |
Mai formato |
Esonerati |
entro 11/01/2014 |
Formato ai sensi del DM 16/01/1997 |
Esonerati |
l’aggiornamento deve essere terminato entro il 11/01/2017 |
|
Attività e incarico di RSPP documentato tra il 01/01/1997 e il 10/07/2012 |
Mai formato |
Da fare entro 10/07/2012 (*) |
Entro 5 anni dalla data documentata del corso |
Formato ai sensi del DM 16/01/1997 |
Esonerati |
Entro 5 anni dalla data di pubblicazione degli accordi Stato-Regioni 11/01/2012 l’aggiornamento deve essere terminato entro l’11/01/2017 |
|
Nuove attività o attività o incarico di RSPP documentato dopo il 11/07/2012 |
Mai formato |
Da fare entro 90 gg dalla data di inizio attività (**) |
Entro 5 anni dalla data documentata del corso |
Formato ai sensi del DM 16/01/1997 o dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 |
Esonerati |
Entro 5 anni dalla data documentata del corso |
(*) i corsi svolti tra il 11/01/2012 e il 10/07/2012 devono essere:
a) o conformi all’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;
b) o formalmente e documentalmente approvati al 11/01/2012, secondo il DM 16/01/1997.
Sanzioni per mancata nomina e/o mancata formazione di RSPP
i datori di lavoro delle aziende (designate dall’allegato II del D.Lgs. 81/08) possono svolgere il ruolo di RSPP. Per farlo hanno bisogno di una formazione adeguata. In caso di inadempienza sono previsti l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.500€ a 6.400€. (incrementate nella misura del 9,6% a decorrere dal primo luglio 2013)
FORMAZIONE R.S.P.P. – DATORI DI LAVORO:
Coloro che vogliono acquisire la carica di RSPP datore di lavoro, devono obbligatoriamente seguire un corso di formazione per datori di lavoro, la cui durata varia in base al rischio cui l’impresa è esposta: basso, medio, alto, rispettivamente di 16, 32, 48 ore.
FORMAZIONE
RISCHIO BASSO (16 ORE) – RISCHIO MEDIO (32 ORE) – RISCHIO ALTO (48 ORE)
Gli RSPP, ogni 5 anni, devono fare l’aggiornamento per datori di lavoro, la cui durata è relativa al livello di rischio dell’impresa: basso, medio, alto rischio, rispettivamente 6, 10, 14 ore.
AGGIORNAMENTO:
RISCHIO BASSO (6 ORE) – RISCHIO MEDIO (10 ORE) – RISCHIO ALTO (14 ORE)
Deve effettuare la formazione:
- chi ha ricevuto la nomina di RSPP dopo il 01/01/97, e non ha eseguito nessuna formazione
- chi ha una nuova attività e ha ricevuto una nuova nomina, e non ha alcuna formazione: in questo caso, dovrà formarsi entro 90 giorni dall’inizio delle nuova attività.
Questi faranno l’aggiornamento 5 anni dopo la fine del corso.
E’ esonerato dalla formazione: obbligo aggiornamento entro il 11/01/14
- chi è stato nominato RSPP prima del 31/12/96, pur non avendo la formazione
dovranno fare l’aggiornamento entro il 11/01/14, ossia entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’ Accordo.
- chi ha una formazione conforme a quanto stabilito dal D.M. 16/01/1997
dovrà aggiornarsi entro il 10/01/17, ossia entro 5 anni dalla data dell’Accordo.
Macro settori ateco 2007 e rischio alto-medio-basso
Il livello di rischio – basso – medio – alto delle attività lavorative è definito in base al codice ATECO 2007.
Durata corsi RSPP: rischio basso 16h, rischio medio 32h, rischio alto 48h
RISCHIO BASSO – ATECO 2007
Sono riconducibili a un livello di rischio basso le imprese che facendo riferimento a questa macroarea:
- commercio all’ingrosso e al dettaglio
- Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie,parrucchieri, panificatori, pasticceri ecc.)
- Alberghi, ristoranti
- Immobiliari, informatica
- Associazioni ricreative, culturali, sportive
- Servizi domestici – Organismi territoriali
RISCHIO MEDIO – ATECO 2007
Sono riconducibili a un livello di rischio medio le imprese che facendo riferimento a questa macroarea:
- Agricoltura
- Pesca
- Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni
- Assistenza sociale non residenziale
- Pubblica amministrazione
- istruzione
RISCHIO ALTO – ATECO 2007
Sono riconducibili a un livello di rischio alto le imprese che facendo riferimento a questa macroarea:
- estrazioni minerali
- altre industrie estrattive
- costruzioni
- industrie alimentari
- tessile abbigliamento
- conciarie, cuoio
- legno
- carta, editoria, stampa
- minerali non metalliferi
- produzione e lavorazione metalli
- fabbricazione macchine, apparecchi meccanici
- fabbricazione macchine, apparecchi elettrici, elettronici
- autoveicoli
- mobili
- produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua
- smaltimento rifiuti
- raffinerie, trattamento combustibili nucleari
- industria chimica, fibre
- gomma, plastica
- sanità
- assistenza sociale residenziali