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Studiosicurezza

Archivi mensili: Settembre 2014

Cosa fate nei casi d’emergenza sul vostro posto di lavoro?

Piano di Emergenza: lista di controllo per la sicurezza sul luogo di lavoro

Per affrontare in modo efficace ed in sicurezza situazioni di emergenza che possono verificarsi nei luoghi di lavoro (infortuni, malattie acute, incendi o altri eventi indesiderati) è indispensabile una buona organizzazione del Piano di Emergenza.

Con la presente lista di controllo realizzata dal SUVA svizzero, contenente una check – list con una serie di domande, potrete gestire al meglio il vostro Piano di Emergenza.

Il documento aiuta a tener sotto controllo il Piano, a gestire con efficacia un primo soccorso e a garantire un’adeguata formazione del personale, consentendo una notevole riduzione delle possibili conseguenze.

Gli argomenti trattati da questa lista sono:

  • organizzazione dell’allarme
  • pronto soccorso
  • istruzione e comportamento
  • varie

 

Campeggi: nuova Regola Tecnica per la prevenzione incendi

Il Dipartimento VVF, con la Circolare. n. 11002 del 12 settembre 2014, fornisce indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi per i campeggi. Le indicazioni riguardano il D.M. 28 febbraio 2014 con cui è stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, entrata in vigore il 13 aprile 2014.

 

Ai fini dell’applicazione del decreto 28/2/2014, si forniscono i seguenti chiarimenti

– i villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turistico – ricettive in aria aperta soggetti alla disciplina di prevenzione incendi se presentano una capacità ricettiva superiore a 400 persone

– quanto al “Sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo” si intende la predisposizione di elementi illuminanti almeno nelle principali aree, quali, ad esempio, punti di raccolta ed incroci della viabilità principale.

 

Le precisazioni sulla Regola tecnica Campeggi

La regola tecnica, allegata al DM 28/2/2014, ha due percorsi applicativi diversi che vengono chiariti negli aspetti più critici:
– Quello tradizionale “prescrittivo” che riguarda le attività di nuova realizzazione che per quelle esistenti – Titolo I – Attività di nuova costruzione.

Vengono pertanto approfondite alcune tematiche legate a fasce di protezione in cui è possibile mantenere elementi naturali già presenti, distanza tra piazzole ecologiche ed unità abitative, l’installazione di appositi punti fuoco e misurazione della distanza fra i punti di segnalazione manuale di incendio;

– Quello “proporzionale” e “alternativo” applicabile alle sole attività esistenti e basato su un giudizio esperto, che prevede la definizione di contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dei potenziali scenari emergenziali –Titolo II – Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio.

 In seguito vengono analizzate alcune disposizioni:
– Parte A: si fa riferimento alla categorizzazione degli Insediamenti Ricettivi in Area Aperta, all’analisi del contesto insediativo, all’habitat insediativo e alla caratterizzazione delle zone omogenee e il lay-out distributivo della viabilità interna carrabile;
– Parte B si fa riferimento alle misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio.

Infine la circolare riporta alcune considerazioni sull’allertamento ed il successivo coordinamento in caso di emergenza antincendio dei soggetti coinvolti, in caso di attività interdipendenti e adeguamento della rete idrica antincendio.

 

Regola tecnica strutture turistiche

 

 

Decreto 28 febbraio 2014

 

Semplificazioni? o promemoria??

Pubblicato il decreto interministeriale 9 settembre 2014

Con decreto interministeriale, ex articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo.

In merito, letto il decreto, non ci pare che aggiunga novità o tantomeno “semplificazioni” in quanto la Legge prevedeva già gli stessi contenuti. L’Allegato XV del D.Lgs 81/08 ha per titolo “Contenuti minimi dei piani di sicurezza …”, ciò significa che al di sotto di questo standard non si può andare.
Forse, a qualcuno, servirà come linea guida per ricordare i contenuti necessari dei Piani di Sicurezza, fascicolo dell’opera, POS o PSS.

La sicurezza nella scuola

Gestione del sistema sicurezza nella scuola

Il manuale – rivolto alle scuole di ogni ordine e grado – ha lo scopo di affrontare le tematiche concernenti le disposizioni legislative in tema di sicurezza e salute nel mondo della scuola e rappresenta l’espressione di un lavoro collettivo di operatori della scuola e delle istituzioni, con il contributo Inail.

 Questa seconda edizione approfondisce altresì le tematiche relative alla sicurezza con riferimento agli ambienti ed agli spazi nei quali si svolgono le attività scolastiche, esaminando gli aspetti relativi alle condizioni illuminotecniche, microclimatiche, l’inquinamento, le attività di laboratorio, le condizioni igienico-sanitarie dei locali adibiti a mensa, le iniziative intraprese per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La privacy nelle scuole

Raccolta di pubblicazioni del Garante della Privacy in merito alla scuola.

La privacy tra i banchi di scuola
breve guida che propone indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante in tema di privacy a scuola.

La privacy a scuola

Guida per l’utilizzo di tablet e smartphone nel rispetto e nella tutela della privacy in ambiente scolastico

Scuole: sì alla trasparenza, ma senza violare la privacy

school

Scuole: sì alla trasparenza, ma senza violare la privacy

Graduatorie on line e moduli di iscrizione solo con dati pertinenti. No alla pubblicazione sul web dei nomi degli studenti le cui famiglie sono in ritardo nel pagamento della retta per la mensa. Vietato diffondere telefono e indirizzo di personale scolastico e studenti.

In occasione dell’avvio dell’anno scolastico, il Garante per la privacy ricorda alle scuole di ogni ordine e grado la necessità di tenere presente alcuni principi stabiliti nei provvedimenti adottati in questi anni in materia di trasparenza in ambito scolastico, a tutela dei dati degli studenti e dei lavoratori che operano nel mondo dell’istruzione. Numerosi sono, infatti, i casi in cui istituti e pubbliche amministrazioni, per un’errata interpretazione della normativa sulla trasparenza o per semplice disattenzione, rendono accessibili informazioni che dovrebbero restare riservate, mettendo in questo modo a rischio la riservatezza e la dignità delle persone.

Le graduatorie

Il Garante è intervenuto più volte contro illeciti compiuti nella pubblicazione on line di graduatorie di vario tipo, le quali spesso contengono dati personali non pertinenti o eccedenti le finalità istituzionali perseguite.

Alcuni Comuni, ad esempio, hanno pubblicato on line le graduatorie di chi ha diritto ad usufruire del servizio di scuolabus includendo tra le varie informazioni liberamente accessibili, non solo i dati identificativi dei bambini, ma anche l’indirizzo di residenza e il luogo preciso dove lo scuolabus li avrebbe fatti salire e scendere. La diffusione di questi dati, oltre a comportare una violazione della normativa, può rendere i minori facile preda di malintenzionati.

Un altro caso frequente riguarda la pubblicazione sui siti Internet degli istituti delle graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. Tali liste, giustamente accessibili a tutti, non devono però contenere, come in diversi casi segnalati al Garante, i numeri di telefono e gli indirizzi privati dei candidati. Questa illecita diffusione dei contatti personali incrementa, tra l’altro, il rischio di esporre i lavoratori a forme di stalking o a possibili furti di identità.

Il servizio mensa

Il Garante ricorda che è illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si può rivolgere con comunicazioni di carattere individuale.

A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull’accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.

L’iscrizione a scuole e asili

Gli istituti scolastici e gli asili nido, così come i Comuni, devono predisporre con cura i moduli di iscrizione di bambini e studenti, così da non chiedere alle famiglie informazioni personali eccedenti e non rilevanti. Particolare attenzione deve essere posta sull’eventuale raccolta di dati sensibili, come quelli sulle condizioni di salute e sull’appartenenza etnica o religiosa. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa, richiede infatti speciali cautele e può essere effettuato solo se i dati sensibili sono indispensabili per l’attività istituzionale svolta: non è questo il caso della semplice iscrizione a scuola.

L’Autorità segnala, infine che, allo scopo di fornire un quadro organico in materia di protezione dei dati personali nel mondo della scuola, e affrontare nel contempo le problematiche legate all’uso di Internet e delle nuove tecnologie, verranno adottate presto specifiche Linee guida in materia.

Roma, 11 settembre 2013

Marketing: nuovo contributo dalla Camera di Commercio di Cuneo

La Camera di Commercio di Cuneo ha deliberato un contributo a fondo perduto destinato alle imprese della Provincia per favorire la realizzazione di progetti di marketing finalizzati a migliorare e innovare la presenza sul mercato.  

Sono ammesse le spese per la consulenza specifica in materia di marketing (analisi della situazione aziendale, della localizzazione e del contesto in cui si inserisce l’impresa, analisi delle criticità, piano di attuazione e di sviluppo, studio di mercato e della clientela, indagine dell’assortimento ed inserimento di nuovi prodotti, consulenza sul posizionamento sui principali social network), per la produzione di filmati e per  la stampa di materiale pubblicitario e brochure in almeno una lingua straniera.  

L’importo minimo di spesa per accedere al bando di contributi è di euro 500+IVA, il contributo massimo per impresa ammonta ad euro 2.000 con percentuale al 30%.  

Le spese devono riferirsi al periodo 01/01/2014- 31/12/2014. Le fatture devono essere inderogabilmente liquidate all’atto di presentazione della domanda e comunque entro il 31/01/2015.  

Maggiori dettagli sull’iniziativa possono essere reperiti sul sito della Camera di Commercio di Cuneo.

Obbligo di adeguamento delle macchine agricole

Le macchine, quali motocoltivatori e moto-zappatrici, al fine di limitare gli infortuni nel settore agricolo o forestale, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza e prevenzione previsti dall’Allegato V del D.Lgs. 81/08.
l’Inail ha redatto un utile documento per datori di lavoro, lavoratori autonomi, venditori, noleggiatori, concedenti in uso, organi di controllo, contenente precise indicazioni tecnico-costruttive per un uso corretto e sicuro dei mezzi durante l’esecuzione dei lavori.
Il documento fornisce le dovute informazioni tecniche per l’adeguamento delle macchine costruite prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore della cosiddetta Direttiva macchine.

Lavoro stagionale in Agricoltura – Semplificazioni per i lavoratori del settore agricolo

Essendo di interesse in questi tempi riprendiamo ed analizziamo il Decreto interministeriale riguardante la “Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo” pubblicato il 27 marzo 2013.
Il decreto stabilisce semplificazioni per gli adempimenti, con attenzione alle specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo.

Le semplificazioni riguardano (art. 1) le aziende che impiegano i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Il decreto si applica anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e s.s. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria il decreto prevede che per i soggeti indicati dal comma 1, articolo 1, gli adempimenti “si considerano assolti su scelta dal datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente o dal dipartimenti di prevenzione della ASL”.
Tale visita medica ha validità biennale, e consente al lavoratore di prestare la propria attività stagionale nel limite delle 50 giornate l’anno, anche in altre imprese agricole.
Ancora. “Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate al favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici”.
In questo caso “il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. Il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati”.
Per quanto riguarda (Art.3) la formazione e l’informazione gli adempimenti previsti per i lavoratori indicati dal decreto vengono considerati “assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.
Ai lavoratori provenienti da altri Paesi devono essere garantiti documenti formativi scritti nella propria lingua.

INAIL: Schede di controllo per Apparecchi di sollevamento materiali

Pubblicate dall’INAIL nuove guide sulla sicurezza, contenenti i piani di controllo e gestione delle apparecchiature per la movimentazione di carichi, allo scopo di fornire strumenti utili per definire le linee di indirizzo per i datori di lavoro per l’effettuazione di quanto previsto dall’art. 71 comma 8) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sugli apparecchi fisse, mobili e trasferibili.

I documenti realizzati con rappresentanti di Aisem, Ance, Anfia, Anima, Confindustria, Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e UCoMESA, definiscono gli interventi di controllo da condurre su dette attrezzature già in uso e sui relativi accessori di sollevamento, ove non siano disponibili le istruzioni del fabbricante.

Vengono individuati, per ciascuna tipologia di attrezzatura, gli elementi da sottoporre a controllo, le principali figure coinvolte in tali attività, un dettaglio degli interventi da eseguire con le relative periodicità.
Sono previste anche due appendici, come strumenti pratici di supporto: le check-list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza richiesta e un fac-simile di registro di controllo.

 

Apparecchi Fissi – Guida

  Apparecchi Fissi – check-list

Apparecchi Trasferibili – Guida

  Apparecchi Trasferibili – check-list


Apparecchi Mobili – Guida

  Apparecchi Mobili – check-list

Decreto Palchi: Norme di sicurezza per Fiere e spettacoli

Il Ministro del Lavoro ha firmato il cosiddetto “decreto palchi”, che attua l’art. 88, comma 2-bis, del Testo Unico della sicurezza introdotto dal D.L. 69/2013 (decreto “del fare”), definendo quando e con quali specifiche modalità è necessario applicare le norme del Testo Unico concernenti la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili negli spettacoli e nelle fiere.
Per gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, le nuove disposizioni si applicano, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee*, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici.
Queste le particolari esigenze dello specifico settore:
“a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti”.
* Si intendono per opere temporanee le opere di notevole importanza e complessità in rapporto o alle loro geometrie, per forme e dimensioni, o ai sovraccarichi o alle caratteristiche del sito di installazione e per le quali è richiesta una specifica progettazione strutturale.
Il testo precisa che, per quanto riguarda gli spettacoli, le disposizioni sui cantieri mobili e temporanei si applicano alle attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee e all’allestimento e disallestimento degli impianti.

L’idoneità delle imprese deve essere verificata dal committente o dal responsabile dei lavori. Va inoltre redatto il piano di sicurezza e coordinamento, che deve essere messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza prima dell’inizio dei lavori. I lavoratori che si occupano delle opere temporanee devono inoltre essere formati sul montaggio e smontaggio dei ponteggi.

Per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, il decreto stabilisce che le norme sui cantieri mobili e temporanei si applicano alle attività di approntamento e smantellamento degli allestimenti.

Il committente o il responsabile dei lavori deve prendere tutte le informazioni sugli spazi in cui realizzare lo stand e verificare l’idoneità di imprese e lavoratori. Il piano di sicurezza e coordinamento deve essere messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza prima dell’inizio dei lavori.

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