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Studiosicurezza

Archivi Tag: formazione

INAIL : Quaderni tecnici per cantieri

Pubblicati dall’INAIL, in collaborazione con il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT), i nuovi quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili.

Questi opuscoli (clicca qui per consultarli) hanno l’obbiettivo di accrescere il livello di sicurezza e migliorare le misure di prevenzione contro i rischi professionali fornendo informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida. 

I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando un agile strumento sia per l’informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell’organizzazione delle piccole e medie imprese.

I Quaderni Tecnici:
– Ancoraggi
– Parapetti provvisori
– Ponteggi fissi
– Reti di sicurezza
– Scale portatili
– Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto
– Sistemi di protezione individuale dalle cadute

Dal 18 marzo in vigore i nuovi requisiti del formatore della sicurezza sul lavoro.

Dal 18 Marzo 2014 è entrato in vigore il Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013 per i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, come previsto a 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 Marzo 2013.

La Commissione Consultiva Permanente ha sancito i requisiti richiesti ai formatori. Viene considerato qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possiede il prerequisito (Diploma di scuola secondaria di secondo grado) ed uno dei sei criteri definiti dal decreto e riportati nell’allegato.

Il prerequisito ed i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori, mentre, per i Datori di Lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori, non viene richiesto il prerequisito.

Il decreto contiene comunque una Misura transitoria e una Clausola di salvaguardia per salvare le situazioni in corso: in base alla Misura transitoria, il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione non sono vincolanti per corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del documento in GU (ma sono tenuti all’aggiornamento triennale).
In base alla Clausola di salvaguardia (art.1.6), i docenti non in possesso del prerequisito (alla data di pubblicazione del documento sulla Gazzetta Ufficiale avvenuta il 18 marzo 2013) possono svolgere l’attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei 6 criteri previsti.

In base all’articolo 4 del DIM 6 marzo 2014, per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del decreto, i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori anche solo in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all’Accordo per la formazione del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.

 

Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013

Dettaglio Criteri per i Formatori (tratto da InSic.it)

Scuola Edile Cuneo – Catalogo Corsi Sicurezza 2013-2014

Nuova edizione del ricco catalogo della Scuola Edile di Cuneo.

Interessante, non solo per iscriversi ai corsi, ma anche per tutte le attente informazioni necessarie per districarsi negli innumerevoli obblighi formativi,

  • i riferimenti legislativi,
  • i contenuti,
  • la certificazione rilasciata
  • i destinatari,
  • i prerequisiti,

 

E’ presente anche il prezziario dei corsi e, al fondo la domanda di pre-Iscrizione.

 

Prossime scadenze per la formazione dei Datori di lavoro

 

Ricordiamo che si stanno avvicinando alcune importanti scadenze relative alla formazione dei Datori di lavoro che assumono l’incarico di RSPP:

  • Datori di lavoro che non hanno mai effettuato la formazione: devono provvedere immediatamente.
  • Datori di lavoro ante 31/12/1996 o esonerati 626: dovevano aggiornarsi entro l’11 gennaio 2014, a seconda della loro categoria di rischio (6-10-14 ore).
  • Datori di lavoro che hanno fatto la formazione prima di gennaio 2012 (ante accordo Stato-Regioni): sono in regola, ma dovranno effettuare l’aggiornamento entro l’11 gennaio 2017.
  • Datori di lavoro che hanno provveduto alla formazione nel 2013: sono in regola, ed effettueranno l’aggiornamento, come previsto, nel 2018.

 

Datore di lavoro
e RSPP

Situazione formativa pregressa

Formazione iniziale

Aggiornamento

Attività e incarico di RSPP documentato prima del 31/12/1996

Mai formato

Esonerati

entro 11/01/2014

Formato ai sensi del DM 16/01/1997

Esonerati

 l’aggiornamento deve essere terminato entro il 11/01/2017

Attività e incarico di RSPP documentato tra il  01/01/1997 e il 10/07/2012

Mai formato

Da fare entro 10/07/2012 (*)

Entro 5 anni dalla data documentata del corso

Formato ai sensi del DM 16/01/1997

Esonerati

Entro 5 anni dalla data di pubblicazione degli accordi Stato-Regioni 11/01/2012

l’aggiornamento deve essere terminato entro l’11/01/2017

Nuove attività o attività o incarico di RSPP documentato dopo il 11/07/2012

Mai formato

Da fare entro 90 gg dalla data di inizio attività (**)

Entro 5 anni dalla data documentata del corso

Formato ai sensi del DM 16/01/1997 o dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Esonerati

Entro 5 anni dalla data documentata del corso

(*) i corsi  svolti tra il 11/01/2012 e il 10/07/2012 devono essere:

a)       o conformi all’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;

b)       o formalmente e documentalmente approvati al 11/01/2012, secondo il DM 16/01/1997.

 Sanzioni per mancata nomina e/o mancata formazione di RSPP

i datori di lavoro delle aziende (designate dall’allegato II del D.Lgs. 81/08) possono svolgere il ruolo di RSPP. Per farlo hanno bisogno di una formazione adeguata. In caso di inadempienza sono previsti l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.500€ a 6.400€. (incrementate nella misura del 9,6% a decorrere dal primo luglio 2013)

FORMAZIONE R.S.P.P. – DATORI DI LAVORO:

Coloro che vogliono acquisire la carica di RSPP datore di lavoro, devono obbligatoriamente seguire un corso di formazione per datori di lavoro, la cui durata varia in base al rischio cui l’impresa è esposta: basso, medio, alto, rispettivamente di 16, 32, 48 ore.

 FORMAZIONE

 RISCHIO BASSO (16 ORE) – RISCHIO MEDIO (32 ORE) – RISCHIO ALTO (48 ORE)

Gli RSPP, ogni 5 anni, devono fare l’aggiornamento per datori di lavoro, la cui durata è relativa al livello di rischio dell’impresa: basso, medio, alto rischio, rispettivamente 6, 10, 14 ore.

AGGIORNAMENTO:

RISCHIO BASSO (6 ORE) – RISCHIO MEDIO (10 ORE) – RISCHIO ALTO (14 ORE)

Deve effettuare la formazione:

  • chi ha ricevuto la nomina di RSPP dopo il 01/01/97, e non ha eseguito nessuna formazione
  • chi ha una nuova attività e ha ricevuto una nuova nomina, e non ha alcuna formazione: in questo caso, dovrà formarsi entro 90 giorni dall’inizio delle nuova attività.

Questi faranno l’aggiornamento 5 anni dopo la fine del corso.

 

E’ esonerato dalla formazione: obbligo aggiornamento entro il 11/01/14

  • chi è stato nominato RSPP prima del 31/12/96, pur non avendo la formazione

dovranno fare l’aggiornamento entro il 11/01/14, ossia entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’ Accordo.

  • chi ha una formazione conforme a quanto stabilito dal D.M. 16/01/1997

 dovrà aggiornarsi entro il 10/01/17, ossia entro 5 anni dalla data dell’Accordo.

Macro settori ateco 2007 e rischio alto-medio-basso

Il livello di rischio – basso – medio – alto  delle attività lavorative è definito in base al codice ATECO 2007.

Durata corsi RSPP:  rischio basso 16h, rischio medio 32h, rischio alto 48h

RISCHIO BASSO – ATECO 2007

Sono riconducibili a un livello di rischio basso le imprese che facendo riferimento a questa macroarea:

  • commercio all’ingrosso e al dettaglio
  • Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie,parrucchieri, panificatori, pasticceri ecc.)
  • Alberghi, ristoranti
  • Immobiliari, informatica
  • Associazioni ricreative, culturali, sportive
  • Servizi domestici – Organismi territoriali

RISCHIO MEDIO – ATECO 2007

Sono riconducibili a un livello di rischio medio le imprese che facendo riferimento a questa macroarea: 

  • Agricoltura
  • Pesca
  • Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni
  • Assistenza sociale non residenziale
  • Pubblica amministrazione
  • istruzione

RISCHIO ALTO – ATECO 2007

Sono riconducibili a un livello di rischio alto le imprese che facendo riferimento a questa macroarea:

  • estrazioni minerali
  • altre industrie estrattive
  • costruzioni
  • industrie alimentari
  • tessile abbigliamento
  • conciarie, cuoio
  • legno
  • carta, editoria, stampa
  • minerali non metalliferi
  • produzione e lavorazione metalli
  • fabbricazione macchine, apparecchi meccanici
  • fabbricazione macchine, apparecchi elettrici, elettronici
  • autoveicoli
  • mobili
  • produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua
  • smaltimento rifiuti
  • raffinerie, trattamento combustibili nucleari
  • industria chimica, fibre
  • gomma, plastica
  • sanità
  • assistenza sociale residenziali

Nota dell’ANCE su Formazione e Sicurezza sui luoghi di lavoro

il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro fornisca a ciascun lavoratore un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza; i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza tra Stato, Regioni e Province autonome.

Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
A completamento del recente Accordo, L’ANCE ha fornito utili indicazioni per chi svolge attività di formazione in materia di salute e sicurezza, di prevenzione e protezione (lavoratori, dirigenti, datori di lavoro).

Scopo della pubblicazione dell’ANCE è “fare chiarezza” su un tema fondamentale come quello della formazione dei lavoratori autonomi aiutando le figure preposte nell’organizzazione, nella realizzazione e nella verifica di attività formative previste dalla norma.

Il documento contiene indicazioni su:

Efficacia degli accordi
Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione
Formazione in modalità e-learning
Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
Aggiornamento della formazione
La formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Decorrenza dell’aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 81/2008
vedere il testo della Nota

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