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Studiosicurezza

Archivi Tag: sicurezza

Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008): Nuova edizione con commenti e note aggiornate a Dicembre 2013

Disponibile il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.

Tra le novità (che si possono leggere nella terza pagina del manuale) possiamo evidenziare quelle più rilevanti quali ad esempio:

– inserimento della Circolare 41 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

– la modifica all’art. 71, comma 11 introdotta dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013);

– gli interpelli dal n. 8 al n. 15 del 24/10/2013;

– la correzione di alcuni importi delle sanzioni rivalutate (per alcune sanzioni l’importo di € 7.014,00 è stato sostituito con € 7.104,40);

– la nota del 27/11/2013 Oggetto: Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs.

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro
Ultima edizione del Ministero

Prossimamente decreto sulla Sicurezza dei palchi

L’INAIL,in occasione di un seminario a Trieste, ha comunicato che è prossima l’emanazione di un decreto che raccoglierà le linee guida sulla sicurezza dei palchi, elaborate nel gruppo coordinato dal ministero del Lavoro, cui partecipa anche l’INAIL e recepirà le linee guida elaborate negli ultimi anni in materia di prevenzione e formazione nel settore.

il seminario nazionale “La sicurezza nel montaggio e smontaggio dei palchi per lo spettacolo”,organizzato dall’INAIL insieme al Comune di Trieste, all’Asl e alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si è tenuto lo scorso 13 dicembre presso il teatro Verdi di Trieste ha raccolto diversi esperti per l’elaborazione di una strategia per la sicurezza dei palchi, un settore che per la particolarità delle sue attività risulta particolarmente complesso.
A seguito della morte del giovane operaio Francesco Pinna che, il 12 dicembre 2011, perse la vita al PalaTrieste a causa del crollo del palco dove avrebbe dovuto svolgersi il concerto di Jovanotti,l’INAIL a Trieste è stato fra i promotori di un tavolo tecnico – insieme a Prefettura, Azienda per i servizi sanitari (Ass.1), Direzione territoriale del lavoro, Comune e parti sociali – per attivare un percorso di prevenzione basato sulla conoscenza dei rischi e sulla diffusione di buone pratiche atte a prevenire gli infortuni in questo campo. I risultati raggiunti dal gruppo di lavoro locale sono confluiti nelle attività di un più ampio gruppo a livello nazionale, coordinato dal Ministero del Lavoro, e sono stati presentati nel dicembre 2012 in occasione del primo seminario in materia. Ora, visto il forte riscontro ottenuto da un’ampia compagine di addetti – imprenditori, sindacati, associazioni di categoria e professionisti del settore, gli enti promotori hanno riproposto l’evento per dare ampia rilevanza pubblica ai futuri indirizzi normativi che vedranno il recepimento dei contenuti delle linee guida in un decreto legislativo ad hoc.
Il provvedimento è previsto anche dal “Decreto del fare”, ai sensi delle recentissime modifiche apportate all’art. 88 del D.Lgs. 81/08 che ne prevede l’emanazione entro il 31 dicembre di quest’anno. Il decreto si applicherà agli “spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività (…)” Probabile però un suo slittamento ai primi mesi del 2014.

Inail – Nuovo Volume sullo smaltimento e la mappatura delle discariche

Pubblicazione Inail aggiornata al 30 giugno 2013, offre una visione complessiva della situazione sul territorio italiano e un’analisi approfondita delle problematiche nella gestione di questa tipologia di rifiuti.
Uno degli aspetti fondamentali della lotta all’amianto riguarda il momento in cui i rifiuti che contengono la pericolosa fibra killer sono avviati allo smaltimento in discarica sul territorio nazionale. Una fase cruciale per i riflessi che ha sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione, considerando che l’amianto è riconosciuto come causa del 50% dei casi di tumori di natura occupazionale.
Nel libro aggiornato al 30 giugno 2013 (che potete leggere sotto) “Mappatura delle discariche che accettano in Italia i Rifiuti Contenenti Amianto e loro capacità di smaltimento passate, presenti e future” i ricercatori del Gruppo amianto ed aree ex-estrattive minerarie del Dipia affrontano i temi e le problematiche legati alla fase di fine ciclo vita di questi materiali: il numero di discariche chiuse, in esercizio, sospese e in attesa di autorizzazione che accettano Rca (acronimo, per l’appunto, di “rifiuti contenente amianto”).
Inoltre, sono indicati i volumi smaltiti nell’anno 2012, l’andamento evolutivo rispetto al 2011, le volumetrie residue, le volumetrie future in attesa di autorizzazione e alcune valutazioni delle informazioni acquisite considerando i dati sia a scala regionale che nazionale.

Incentivi INAIL alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 

 

E‘ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.298 del 20 dicembre 2013  l’Avviso pubblico 2013 dell’INAIL che riguarda gli “Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” per 307.359.613 euro.

Nell’avviso si definiscono gli obiettivi dei fondi, intenti a finanziare interventi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: destinatari le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale e iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

I progetti ammessi possono essere:
1) progetti di investimento;
2) progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi;
3) progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del Testo Unico di Sicurezza e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.

Le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unita’ produttiva, su tutto il territorio nazionale, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.
Per i progetti di responsabilità sociale, l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.

Nell’avviso è presente anche una tabella riepilogativa, che potete vedere sotto,  della ripartizione delle risorse con l’indicazione del budget regionale in funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravita’ degli infortuni

Raccomandazioni per l’uso in sicurezza delle ruote

Sono disponibili le “Raccomandazioni d’uso e sicurezza per le ruote” consigliate dall’EUWA – Associazione dei fabbricanti europei di ruote, che rappresentano i principali costruttori di ruote, per ogni tipo di veicolo.

Raccomandazioni d’uso e sicurezza per le ruote
I costruttori di ruote migliorano continuamente sia il progetto che il processo di fabbricazione dei loro prodotti, allo scopo di ottenere il massimo grado di precisione, robustezza ed affidabilità. E’ tuttavia indispensabile che le persone incaricate di attività che coinvolgono ruote e pneumatici siano correttamente addestrate e osservino le procedure stabilite.
Il contenuto di questo documento, ricavato in gran parte dalle norme Euwa sino ad ora pubblicate, si rivolge quindi a tutti gli operatori del settore “ruote”, richiamando la loro attenzione sui rischi derivanti da inadeguati controlli, insufficiente manutenzione, sostituzioni con componenti non idonei, inosservanza delle norme di sicurezza.
Attraverso la più ampia diffusione di queste “raccomandazioni d’uso e sicurezza” concordate da qualificati esperti dei membri Euwa ci si propone di prevenire eventuali problemi in esercizio attribuibili ad uso improprio, a montaggi/smontaggi non corretti o ad altre operazioni eseguite in condizioni a rischio.

 

LA SICUREZZA INNANZI TUTTO
La ruota è un componente del veicolo altamente sollecitato che può essere soggetto in esercizio a forze molto elevate. Pertanto è assolutamente necessario verificare periodicamente le ruote e porre particolare attenzione al loro montaggio, smontaggio e manutenzione, per garantire operazioni sicure e prevenire ogni possibile rischio.

Le raccomandazioni che seguono si applicano a qualsiasi tipo di ruota, in acciaio o in lega leggera, per: vetture, trattori agricoli, macchine fuori strada, veicoli industriali ma in particolare modo alle ruote dei veicoli commerciali (autocarri, autobus e rimorchi stradali che comportano carichi e pressioni di gonfiaggio elevati).

Speciale attenzione va dedicata alle ruote aventi cerchi in più elementi.

Procedure improprie o insicure nella gestione di pneumatici e ruote possono causare gravi infortuni. Pertanto tutte le operazioni devono essere esclusivamente effettuate da personale qualificato e adeguatamente addestrato, che deve utilizzare corrette procedure, idonee dotazioni ed attrezzi e precauzioni di sicurezza.

2 – RACCOMANDAZIONI GENERALI D’USO E SICUREZZA

2.1 – RUOTE E COMPONENTI DI RUOTE

2.2 – SMONTAGGIO DELLA RUOTA E DEL PNEUMATICO

2.3 – IDENTIFICAZIONE DI UNA RUOTA DANNEGGIATA

2.4 – MONTAGGIO DEL PNEUMATICO SUL CERCHIO RUOTA

2.5 – MONTAGGIO DELLA RUOTA SUL VEICOLO – COLONNETTE E DADI

2.6 – MANUTENZIONE DELLA RUOTA

2.7 – MANUTENZIONE DELLE RUOTE A RAGGI

 

Gru a torre, il manuale e la check-list per lavorare in sicurezza

 

La gru a torre è la macchina che trova maggior impiego nei cantieri per il sollevamento dei carichi.

Il CTP di Torino ha pubblicato un manuale che fornisce tutte le indicazioni e i requisiti minimi di sicurezza previsti dalle norme per l’utilizzo delle comuni macchine di sollevamento.

 

Nel documento vengono descritti

  • gli elementi costituenti le gru a torre (stabilizzatori, carro di base, zavorra di base, elementi di braccio, carrello, etc.)
  • i dispositivi di sicurezza (limitatore di carico massimo e di grande velocità, limitatore di movimento, finecorsa di sollevamento, rotazione, etc.)
  • i dispositivi di comando e di controllo (posto di manovra, disposizione di comando)
  • i fattori di rischio
  • le istruzioni per l’installazione e l’uso (verifiche preventive al posizionamento della gru, divieti per l’installazione e l’uso, etc.)
  • gli approfondimenti su impianti elettrici, interferenze e sollevamento di persone
  • gli adempimenti normativi (documentazione, controlli e verifiche, attività di formazione, informazione e addestramento)

Sono presenti, infine, annotazioni tecniche e riferimenti normativi.
Insieme al manuale è fornita una check-list contenente una serie di indicazioni da seguire.

Il Manuale


La Check List

Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008): Nuova versione con commenti e note aggiornata a Ottobre 2013

Disponibile il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.

Tra le novità (che si possono leggere nella seconda pagina del manuale) possiamo evidenziare quelle più rilevanti quali ad esempio:

– le modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73, comma 5-bis, introdotte dall’art. 11, comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119;

– le modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 73, 71, 88, 104-bis, 225, 240, 250 e 277, introdotte dal Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98;

– l’aggiornamento degli importi delle sanzioni come previsto dall’art. 306 comma 4-bis, così come modificato dal Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n.99;

– le circolari 18, 21, 28, 30, 31 e 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le circolari del 10/05/2013 e del 10/06/2013 del Ministero della Salute;

– il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 30/05/2013 riguardante l’elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V ai sensi del punto 3.4 dell’allegato I al D.M. 04/02/2011.

– il Decreto Dirigenziale del 31 luglio 2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro
Ultima edizione del Ministero

Prossime scadenze per la formazione dei Datori di lavoro

 

Ricordiamo che si stanno avvicinando alcune importanti scadenze relative alla formazione dei Datori di lavoro che assumono l’incarico di RSPP:

  • Datori di lavoro che non hanno mai effettuato la formazione: devono provvedere immediatamente.
  • Datori di lavoro ante 31/12/1996 o esonerati 626: dovevano aggiornarsi entro l’11 gennaio 2014, a seconda della loro categoria di rischio (6-10-14 ore).
  • Datori di lavoro che hanno fatto la formazione prima di gennaio 2012 (ante accordo Stato-Regioni): sono in regola, ma dovranno effettuare l’aggiornamento entro l’11 gennaio 2017.
  • Datori di lavoro che hanno provveduto alla formazione nel 2013: sono in regola, ed effettueranno l’aggiornamento, come previsto, nel 2018.

 

Datore di lavoro
e RSPP

Situazione formativa pregressa

Formazione iniziale

Aggiornamento

Attività e incarico di RSPP documentato prima del 31/12/1996

Mai formato

Esonerati

entro 11/01/2014

Formato ai sensi del DM 16/01/1997

Esonerati

 l’aggiornamento deve essere terminato entro il 11/01/2017

Attività e incarico di RSPP documentato tra il  01/01/1997 e il 10/07/2012

Mai formato

Da fare entro 10/07/2012 (*)

Entro 5 anni dalla data documentata del corso

Formato ai sensi del DM 16/01/1997

Esonerati

Entro 5 anni dalla data di pubblicazione degli accordi Stato-Regioni 11/01/2012

l’aggiornamento deve essere terminato entro l’11/01/2017

Nuove attività o attività o incarico di RSPP documentato dopo il 11/07/2012

Mai formato

Da fare entro 90 gg dalla data di inizio attività (**)

Entro 5 anni dalla data documentata del corso

Formato ai sensi del DM 16/01/1997 o dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Esonerati

Entro 5 anni dalla data documentata del corso

(*) i corsi  svolti tra il 11/01/2012 e il 10/07/2012 devono essere:

a)       o conformi all’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;

b)       o formalmente e documentalmente approvati al 11/01/2012, secondo il DM 16/01/1997.

 Sanzioni per mancata nomina e/o mancata formazione di RSPP

i datori di lavoro delle aziende (designate dall’allegato II del D.Lgs. 81/08) possono svolgere il ruolo di RSPP. Per farlo hanno bisogno di una formazione adeguata. In caso di inadempienza sono previsti l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.500€ a 6.400€. (incrementate nella misura del 9,6% a decorrere dal primo luglio 2013)

FORMAZIONE R.S.P.P. – DATORI DI LAVORO:

Coloro che vogliono acquisire la carica di RSPP datore di lavoro, devono obbligatoriamente seguire un corso di formazione per datori di lavoro, la cui durata varia in base al rischio cui l’impresa è esposta: basso, medio, alto, rispettivamente di 16, 32, 48 ore.

 FORMAZIONE

 RISCHIO BASSO (16 ORE) – RISCHIO MEDIO (32 ORE) – RISCHIO ALTO (48 ORE)

Gli RSPP, ogni 5 anni, devono fare l’aggiornamento per datori di lavoro, la cui durata è relativa al livello di rischio dell’impresa: basso, medio, alto rischio, rispettivamente 6, 10, 14 ore.

AGGIORNAMENTO:

RISCHIO BASSO (6 ORE) – RISCHIO MEDIO (10 ORE) – RISCHIO ALTO (14 ORE)

Deve effettuare la formazione:

  • chi ha ricevuto la nomina di RSPP dopo il 01/01/97, e non ha eseguito nessuna formazione
  • chi ha una nuova attività e ha ricevuto una nuova nomina, e non ha alcuna formazione: in questo caso, dovrà formarsi entro 90 giorni dall’inizio delle nuova attività.

Questi faranno l’aggiornamento 5 anni dopo la fine del corso.

 

E’ esonerato dalla formazione: obbligo aggiornamento entro il 11/01/14

  • chi è stato nominato RSPP prima del 31/12/96, pur non avendo la formazione

dovranno fare l’aggiornamento entro il 11/01/14, ossia entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’ Accordo.

  • chi ha una formazione conforme a quanto stabilito dal D.M. 16/01/1997

 dovrà aggiornarsi entro il 10/01/17, ossia entro 5 anni dalla data dell’Accordo.

Macro settori ateco 2007 e rischio alto-medio-basso

Il livello di rischio – basso – medio – alto  delle attività lavorative è definito in base al codice ATECO 2007.

Durata corsi RSPP:  rischio basso 16h, rischio medio 32h, rischio alto 48h

RISCHIO BASSO – ATECO 2007

Sono riconducibili a un livello di rischio basso le imprese che facendo riferimento a questa macroarea:

  • commercio all’ingrosso e al dettaglio
  • Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie,parrucchieri, panificatori, pasticceri ecc.)
  • Alberghi, ristoranti
  • Immobiliari, informatica
  • Associazioni ricreative, culturali, sportive
  • Servizi domestici – Organismi territoriali

RISCHIO MEDIO – ATECO 2007

Sono riconducibili a un livello di rischio medio le imprese che facendo riferimento a questa macroarea: 

  • Agricoltura
  • Pesca
  • Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni
  • Assistenza sociale non residenziale
  • Pubblica amministrazione
  • istruzione

RISCHIO ALTO – ATECO 2007

Sono riconducibili a un livello di rischio alto le imprese che facendo riferimento a questa macroarea:

  • estrazioni minerali
  • altre industrie estrattive
  • costruzioni
  • industrie alimentari
  • tessile abbigliamento
  • conciarie, cuoio
  • legno
  • carta, editoria, stampa
  • minerali non metalliferi
  • produzione e lavorazione metalli
  • fabbricazione macchine, apparecchi meccanici
  • fabbricazione macchine, apparecchi elettrici, elettronici
  • autoveicoli
  • mobili
  • produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua
  • smaltimento rifiuti
  • raffinerie, trattamento combustibili nucleari
  • industria chimica, fibre
  • gomma, plastica
  • sanità
  • assistenza sociale residenziali

Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008): Nuova versione con commenti e note aggiornata a Maggio 2013

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore dal 15 maggio 2008 (D. Lgs. 81/2008), nel corso del tempo ha subito diverse modifiche ed integrazioni.
Ecco la versione aggiornata a maggio 2013 pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il testo, corredato da allegati, note e commenti e da un’ampia appendice normativa (vedere altro nostro articolo in merito), è coordinato con le più recenti disposizioni integrative e correttive:
• Decreto Interministeriale 4 marzo 2013: criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
• Decreto Interministeriale 6 marzo 2013: criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
• Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013: D.M. 11 aprile 2011 – chiarimenti;
• Circolare n.12/2013 del 11/03/2013: accordo 22 febbraio 2012 in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – chiarimenti.
• Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013: semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo;
• Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 32 che modifica l’art. 6 comma 8;
• Interpelli dal n. 1 al 7 del 2013;
• sostituzione del Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012 con il Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013 dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008): Nuova versione con commenti e note aggiornata a novembre 2012

Il Testo Unico sulla Sicurezza ha subito varie modifiche ed integrazioni nel corso del tempo, attraverso correttivi (v. Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106) e successivi ulteriori decreti.

Tra gli ultimi aggiornamenti, ricordiamo:

  • Legge 12 Luglio 2012, n. 101, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, di conversione del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57;
  • Decreto Interministeriale del 6 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 18 settembre 2012;
  • Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012, come da errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012.

In allegato proponiamo il testo coordinato con le ultime modifiche, con note e commenti, realizzato dal Ministero del Lavoro, aggiornato a novembre 2012.

 

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