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Studiosicurezza

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Piemonte – Pubblicate le Norme per l’esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura

E’ stato pubblicato il 26 maggio 2016 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21/2016 il Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R – Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20)”.
La Norma disciplina, per gli interventi in copertura, le specifiche misure di sicurezza nonché le misure preventive e protettive da predisporsi al fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela e valorizzazione del paesaggio.
Il regolamento definisce i requisiti tecnici operativi per le specifiche misure di sicurezza da adottare e la relativa documentazione da allegare al progetto, nonché le attestazioni in sede di dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell’idoneità dell’opera da attuarsi contestualmente agli interventi di nuova costruzione e agli interventi strutturali sulla copertura di edifici esistenti.

La Regione, che aveva pubblicato il decreto il 16/05 ha provveduto a ripresentarlo a distanza di una settimana per “errori materiali di scrittura ….”. La Giunta Regionale ha dunque proceduto, con D.P.G.R. 23 maggio 2016, n. 6/R (in pubblicazione sulla successiva edizione del BUR21) adottando un nuovo testo che, nel riproporre l’intero provvedimento con la formulazione esatta, ha abrogato contestualmente il precedente regolamento regionale.

L’Entrata in vigore del provvedimento è il 25 luglio 2016.

Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e Appendice Normativa: Nuova edizione – giugno 2016

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Disponibile il testo coordinato nell’edizione aggiornata a giugno 2016

Pubblicata la versione aggiornata a giugno 2016 del testo unico sulla sicurezza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a cura del Ministero del lavoro.

Ecco il dettaglio delle modifiche agli articoli introdotte in questa versione:

  • articolo 20 – Obblighi dei lavoratori
  • articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
  • articolo 36 – Informazione ai lavoratori
  • articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • articolo 222 – Definizioni
  • articolo 223 – Valutazione dei rischi
  • articolo 227 – Informazione e formazione per i lavoratori
  • articolo 228 – Divieti
  • articolo 229 – Sorveglianza sanitaria
  • articolo 234 (comma 1) – Definizioni
  • articolo 235 – Sostituzione e riduzione
  • articolo 236 (comma 4) – Valutazione del rischio

Sono state anche apportate modifiche agli allegati:

  • allegato XV – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
  • allegato XXIV – Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
  • allegato XXV  (sezione 3.2) – Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
  • allegato XXVI (sezioni 1 e 5) – Prescrizioni per la segnaletica  dei contenitori e delle tubazioni
  • allegato XLII – Elenco di sostanze, miscele e processi

Nella nuova versione, inoltre, vengono introdotti gli interpelli:

  • dal n. 6 al n. 10 del 2 novembre 2015
  • dal n. 11 al n. 16 del 29 dicembre 2015
  • dal n.1 al n. 4 del 21 marzo 2016
  • dal n. 5 al n. 10 del 12 maggio 2016

Inoltre sono apportate le seguenti modifiche:

  • sostituito il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto dirigenziale del 18 marzo settembre 2016 – Dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
  • inserita la lettera circolare prot. 2597 del 10/02/2016 – Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo
  • corretti gli importi nella circolare 33/2009 circa la sanzione per inottemperanza al provvedimento di sospensione
  • corrette le sanzioni per la violazioni dell’art. 80, comma 1, ed eliminate le note all’art. 80, comma 3-bis
  • corretto il quadro dei trasgressori di cui all’art. 72
  • inserito un estratto della circolare n. 26 del 12 ottobre 2015 e la nota prot. 19570 del 16 novembre 2015 sulle modifiche alla sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14
  • aggiornata, nelle copertine, la sezione del sito del Ministero (www.lavoro.gov.it – Temi e priorità – Salute e Sicurezza) dove è possibile scaricare la versione aggiornata del presente documento e corretti i link ai documenti esterni (in base agli aggiornamenti dei siti ministeriali)
  • corretto il riferimento al punto 2 lett. c) dell’allegato II, punto 3.2.3, del dm  11 aprile 2011 (in materia di verifiche periodiche successive alla prima)
  • inserite note riguardanti l’abrogazione della direttiva Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 (il link esterno).

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro
Ultima Edizione del Ministero – Giugno 2016

Allegati – Edizione giugno 2016

Appendice Normativa – Edizione giugno 2016

Privacy e recupero crediti: il nuovo vademecum del Garante

Le regole per il corretto trattamento dei dati personali

Quali dati personali si possono trattare nell’ambito dell’attività di recupero crediti? Quali sono le prassi ritenute illecite? Come vanno conservati i dati? Esiste un diritto alla riservatezza del debitore?

A queste e ad altre domande risponde il vademecum predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali.

La guida sintetica illustra in modo semplice e immediato a quali principi si devono ispirare coloro che legittimamente svolgono attività di recupero del credito e le garanzie riconosciute al debitore.

Il vademecum riporta anche i riferimenti ai principali provvedimenti dell’Autorità sull’argomento.

Il Vademecum

“Privacy e recupero crediti” è suddiviso in otto sezioni: principi generali, il recupero crediti e i dati personali; le prassi illecite; quali dati posso trattare?, l’informativa; la conservazione dei dati; l’esercizio dei diritti; documenti di riferimento.

Il vademecum può essere scaricato in formato digitale dal sito web dell’Autorità

 

Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e Appendice Normativa: Nuova edizione – aggiornamento settembre 2015

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Disponibile il testo coordinato nell’edizione aggiornata a settembre 2015

Dal 25 settembre 2015 è disponibile il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.
Novità in questa versione:
• Corretto l’importo massimo previsto per l’ammenda all’art. 284 comma 1;
• Inseriti gli interpelli dal n. 26 al n. 28 del 31/12/2014, le precisazioni all’interpello n. 20/2014 del 31/12/2014, e gli interpelli dal n. 1 al n. 5 del 23 e 24/06/2015;
• Inserite le circolari n. 34 del 23/12/2014, n. 35 del 24/12/2014, n. 3 del 13/02/2015, n. 5 del 3/03/2015 e n. 22 del 29/07/2015;
• Inserito il decreto interministeriale n. 201 del 18 novembre 2014, recante norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (avviso pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015);
• Abrogazione del comma 5 dell’art. 3, ai sensi dell’art. 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015);
• Modifica dell’art. 88, comma 2, lettera g-bis), ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (G.U. 03/08/2015, n.178, in vigore dal 18/08/2015);
• Inserite le modifiche agli artt. 3, 5, 6, 12, 14, 28, 29, 34, 53, 55, 69, 73-bis (nuovo articolo), 87, 98 e 190, introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 – S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015).

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro
Ultima Edizione del Ministero – Settembre 2015

Allegati – Edizione settembre 2015

Appendice Normativa – Edizione settembre 2015

Lavorare con il caldo! Due utili guide per la sicurezza dei lavoratori e non solo…

Arriva il caldo! Ecco la lista di controllo da utilizzare in cantiere per valutare se i lavoratori sono realmente al sicuro e l’opuscolo sui rischi legati al caldo

Nella stagione estiva aumentano gli infortuni per i lavoratori che svolgono lavori fisici all’aperto, come lavori in quota o nei campi. Il caldo, infatti, può avere grandi effetti nocivi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, quali la diminuzione delle prestazioni mentali e fisiche.
Le persone più colpite sono quelle che svolgono lavori fisici all’aperto.
In particolare, nei giorni di “canicola” (il periodo di caldo afoso e opprimente nelle ore centrali della giornata) i tipici malori dovuti al caldo possono manifestarsi con sintomi quali vertigini, mal di testa e affaticamento. caldo 420
Da non dimenticare, inoltre, il Ramadan: gli effetti nocivi del caldo sulla salute dei lavoratori sono ancor più pericolosi se, come nel caso delle comunità islamiche, deve essere rispettato il divieto di consumare cibo e acqua, dall’alba al tramonto. Il Ramadan, infatti, va dal 20 luglio al 18 agosto, proprio durante i giorni più caldi dell’anno.

 

 

In occasione della stagione estiva eccovi 2 guide sulla sicurezza contro il caldo:
• la lista di controllo del SUVA da utilizzare in cantiere al fine di poter valutare se i lavoratori sono realmente al sicuro

 

 

 

 

 

 

 

• l’opuscolo di Coldiretti e Asl, tradotto in 4 lingue (tra cui l’arabo), con le indicazioni sui rischi legati al caldo e i sintomi per individuarli e prevenirli

Proroga Patentino per le macchine agricole: obblighi e scadenze

L’accordo tra Stato e Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 istituisce una specifica abilitazione per gli utilizzatori dei mezzi meccanici (siano essi Titolari, soci, coadiuvanti familiari, dipendenti o lavoratori autonomi). Il cosiddetto «Patentino» richiesto in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 D.Lgs 81/08).
La patente di guida non basta per assolvere all’obbligo di conseguire lo specifico patentino, in quanto, mentre la patente di guida riguarda aspetti legati alla circolazione stradale, il patentino è una abilitazione professionale, con riferimento alle norme specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nel luogo di lavoro. Quindi: teoricamente sarà più facilmente richiesta durante un controllo sul rispetto delle norme sulla sicurezza aziendale o a causa di un infortunio (ASL – INAIL), che da un Vigile sulla strada.

Quando:
Con il decreto milleproroghe 2015 (L. 27.02.2015, GU n. 49 del 28.02.2015 – art. 8 comma 5 bis) il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole è stato prorogato al 31 dicembre 2015 (dal precedente termine del 22 marzo 2015).

Chiariamo i concetti:

il patentino è obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati, i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli e pompe per calcestruzzo). Inoltre va precisato che per «macchine agricole» si intendono tutte le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo 22 febbraio 2012 che hanno un utilizzo in ambito agricolo e forestale. Cioè una macchina da movimento terra (ad esempio un escavatore) utilizzato in campagna va intesa come macchina agricola, quindi chi la guida dovrà attenersi alle date previste per il settore agricolo.

Come si prende il patentino?
Bisogna frequentare un corso di formazione tecnico-pratico completo (8 ore per trattori gommati, 13 per gommati e cingolati) e sostenere una prova di verifica finale per ottenere l’attestato di abilitazione.
La scadenza più ravvicinata riguarda i lavoratori che per la prima volta, a partire dal 31 dicembre2015, utilizzeranno le attrezzature di lavoro citate nell’Accordo e che non hanno formazione pregressa o esperienza documentata (neofiti). Queste figure sono obbligate a conseguire da subito (ossia prima del conferimento dell’incarico) il corso completo per l’ abilitazione professionale.
Per chi guida trattori e altre macchine agricole da almeno due anni (sempre al 31/12/15): rimane comunque l’obbligo di un corso di Aggiornamento. (Ferma la scadenza del 12 marzo 2017).

Per maggiori dettagli consigliamo di visitare la nostra pagina su Studiosicurezza.com (cliccare sulla frase)

In sintesi:
• Chi ha già seguito in passato un corso o è in possesso di esperienza documentata (di almeno 24 mesi) alla data del 31/12/2015 dovrà frequentare il corso di aggiornamento entro il 12/03/2017.
• chi è stato assunto prima del 31\12\2015 ed è già incaricato dell’uso delle macchine, anche se non provvisto di esperienza documentata, dovrà frequentare il corso completo entro il 12/03/2017 per adempiere a quanto previsto dalle nuove regole,
• chi sarà assunto (dopo il 31/12/2015) deve possedere il patentino prima di utilizzare il trattore.

12 Marzo 2015: scadenza Formazione per Addetti alle Attrezzature

Ricordiamo che in data 12 Marzo 2015:
• scade il termine entro il quale gli addetti già formati (prima del 12.03.2013) devono completare l’aggiornamento per ottenere l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature ai sensi del nuovo Accordo Stato Regioni. Gli addetti, che alla data di entrata in vigore dell’accordo (12 marzo 2013) avevano già sostenuto corsi di formazione di durata inferiore a quella prevista dall’Accordo Stato-Regioni o corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale, devono integrare la formazione partecipando al modulo di aggiornamento con verifica finale (4 ore).
• i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature, che non abbiano già frequentato un corso precedentemente, devono effettuare la nuova formazione completa ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni;
• A coloro che NON AVRANNO FREQUENTATO il corso di aggiornamento ENTRO IL 12 MARZO 2015 verrà INVALIDATA LA FORMAZIONE PREGRESSA, pertanto saranno costretti a seguire la formazione secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni.

in sintesi:
Gli operatori che alla data del 12/03/2015 non hanno frequentato un corso completo, o un corso di aggiornamento (se in possesso di crediti formativi) NON sono abilitati a continuare a guidare le suddette attrezzature da lavoro fino a quando avranno frequentato il corso completo.

Le suddette scadenze NON valgono per gli operatori del settore Agricolo e Forestale (entrata in vigore 31/12/2015)
Vedere il dettaglio delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012

Sblocca Italia: Iva al 4% anziché 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia

Il Governo sta spingendo per un’ulteriore misura agevolativa potrebbe favorire ulteriormente i lavori di ristrutturazione e di recupero edilizio.
E’ l’IVA al 4% in luogo dell’attuale 10% per chi esegue i lavori di risparmio energetico e di ristrutturazione edilizia che rispettivamente godono attualmente delle detrazioni fiscali del 65% e del 50% recentemente prorogate dal disegno di Legge di Stabilità 2015 (ancora da approvare in Parlamento)
La legge di conversione del decreto Sblocca Italia incamera, durante i lavori in commissione Ambiente a Montecitorio, una vera e propria bomba a larghissimo impatto sull’edilizia privata. Chi ristruttura il proprio immobile o effettua interventi per migliorarne le prestazioni energetiche, come la sostituzione degli infissi, vedrà scendere l’Iva dal dieci al quattro per cento. Questa riduzione sarà compensata da un contemporaneo aumento dell’Iva per le nuove costruzioni prima casa vendute direttamente dalle imprese, che passa dal 4 al dieci. Importante anche l’incentivo riconosciuto al mercato immobiliare. La deduzione Irpef del 20% della spesa di acquisto delle case (nuove o ristrutturate) non è più limitata alle abitazioni da destinare all’affitto, ma genericamente alla spinta del mercato immobiliare con l’assorbimento degli immobili invenduti da parte delle imprese.

Intanto, il decreto si prepara a concludere in maniera molto rapida il suo percorso alla Camera. Sembra scontato, infatti, che il Governo deciderà di blindare il testo con la fiducia.
I tempi per la sua approvazione cominciano ad essere molto stretti: la scadenza è fissata per il prossimo 11 novembre. E l’opposizione sta cercando in tutti i modi di farlo rallentare.
Il calendario previsto all’inizio dei lavori dal presidente della commissione Ambiente, Ermete Realacci è stato comunque rispettato, anche se con fatica. Sono servite quattro sedute notturne e una vera e propria maratona durante l’ultima giornata per chiudere i lavori: le votazioni di venerdì notte sono andate avanti fino alle 5 e 30. A pesare è stato, soprattutto, l’ostruzionismo del Movimento 5 stelle, che ha provato in tutti i modi a rallentare il provvedimento, ad esempio pretendendo che le sedute notturne fossero chiuse entro un certo orario o che non ci fossero sovrapposizioni di alcun tipo con i lavori dell’Aula o di altre commissioni interessate alla discussione. Alla fine, alla battaglia si è unita anche la Lega.

 

Semplificazioni? o promemoria??

Pubblicato il decreto interministeriale 9 settembre 2014

Con decreto interministeriale, ex articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo.

In merito, letto il decreto, non ci pare che aggiunga novità o tantomeno “semplificazioni” in quanto la Legge prevedeva già gli stessi contenuti. L’Allegato XV del D.Lgs 81/08 ha per titolo “Contenuti minimi dei piani di sicurezza …”, ciò significa che al di sotto di questo standard non si può andare.
Forse, a qualcuno, servirà come linea guida per ricordare i contenuti necessari dei Piani di Sicurezza, fascicolo dell’opera, POS o PSS.

La sicurezza nella scuola

Gestione del sistema sicurezza nella scuola

Il manuale – rivolto alle scuole di ogni ordine e grado – ha lo scopo di affrontare le tematiche concernenti le disposizioni legislative in tema di sicurezza e salute nel mondo della scuola e rappresenta l’espressione di un lavoro collettivo di operatori della scuola e delle istituzioni, con il contributo Inail.

 Questa seconda edizione approfondisce altresì le tematiche relative alla sicurezza con riferimento agli ambienti ed agli spazi nei quali si svolgono le attività scolastiche, esaminando gli aspetti relativi alle condizioni illuminotecniche, microclimatiche, l’inquinamento, le attività di laboratorio, le condizioni igienico-sanitarie dei locali adibiti a mensa, le iniziative intraprese per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

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