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Studiosicurezza

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I nostri corsi di formazione sulla Sicurezza

Studiosicurezza si occupa dell’ organizzazione di corsi di formazione in materia di Sicurezza del Lavoro dei soggetti coinvolti nel sistema aziendale: Datori di lavoro, titolari, lavoratori dipendenti, preposti, addetti alle emergenze.

Abilitazione alla guida di Trattori  (Formazione e Aggiornamenti)

Formazione degli operatori del settore alimentare (HACCP)

Addetti all’uso di attrezzature per la manutenzione del verde

Abilitazione alla guida di Carrelli elevatori  (Formazione e Aggiornamenti)

Formazione sicurezza lavoratori

Formazione preposti

Corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (validi come crediti formativi)

Lavorare in sicurezza sulle coperture

Abilitazione alla guida di Piattaforme aeree (cestelli)

Corso di Formazione per Formatori

Corsi di Aggiornamento RSPP e ASPP (validi come crediti formativi)

Addetti Antincendio  (Formazione e aggiornamenti)

Addetti Primo Soccorso  (formazione e aggiornamenti)

Segnaletica stradale lavoro nel traffico veicolare

Corso addetti lavori elettrici – PES, PAV, PEI

Per qualunque informazione è possibile contattarci inviando una email a formazione@studiosicurezza.com
oppure telefonando allo 0173/35064

Grazie a chi ci ha dato fiducia
(alcune ditte che hanno partecipato ai nostri corsi)

WEBINAR Gratuito – VIVERE E LAVORARE CON IL VIRUS

In un momento particolarmente delicato, il nostro pensiero si rivolge a tutti coloro che hanno potuto continuare le loro attività e a quelli che ora o prossimamente dovranno riprenderla.
Con tante nuove difficoltà essendo cambiato di molto il mondo in cui viviamo.

In quanto appartenenti alla Comunità Civile, abbiamo pensato di dare il nostro contributo, anche a distanza.
Per aiutare ad affrontare positivamente questa difficile prova arrivata alla FASE 2.

Vi invitiamo a un webinar (Seminario sul WEB) informativo dedicato alla maggiore conoscenza del Coronavirus con informazioni pratiche per consentire agli imprenditori, ai lavoratori e anche alle persone comuni, di affrontare questo difficile periodo.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 08/05 dalle 11,00 alle 12,30.

Nell’intenzione di rendere un servizio sarà rilasciato un attestato di partecipazione utile a dimostrare l’avvenuta informazione.
Informazione obbligatoria in ambiente lavorativo, a cura del datore di lavoro.
Verrà anche inviata la documentazione del corso.

Il tutto sarà gratuito perché crediamo sia responsabilità di tutti dare una mano per superare le difficoltà dei prossimi mesi.

Chi è interessato può contattarci (formazione@studiosicurezza.com), dando conferma di adesione con il nominativo di chi parteciperà (completo dei dati anagrafici, dell’indirizzo di residenza e del num. di cellulare) e la sua mail di riferimento necessaria per il collegamento online.

Con successiva nostra mail vi daremo le istruzioni per il collegamento.
Si potrà accedere con PC, Tablet o smartphone)

Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 18,00 di giovedì 07/05.

Se preferibile, o possibile da parte vostra, sarà programmata altra successiva data in relazione alle vostre eventuali richieste.
Attendiamo vostre volontà.

Studiosicurezza  (vedere in mappa) 
12051 Alba (CN). via Sandro Toppino 4
0173 35064  –  333 8207675
formazione@studiosicurezza.com

 

Nuova Edizione Testo Unico Sicurezza – Aprile 2019

Pubblicato sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro il testo aggiornato a aprile 2019 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (meglio noto come Testo Unico).

Elenco delle modifiche apportate in questa revisione:

• Inserito il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 – Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (GU n. 37 del 13/02/2019);

• Aggiornato il LINK ESTERNO alle tabelle delle tariffe adottate per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII, ulteriormente adeguate ai sensi articolo 1, comma 2) del decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 dall’allegato I alla nota prot. n. 4393 del 04/03/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
• Sostituito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 – Ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO all’Allegato);

• Inseriti gli interpelli
•n. 1 del 31/01/2019
•n. 2 del 15/02/2019
•n. 3 del 20/03/2019

• Modificati gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2, ai sensi Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (GU n.59 del 11/03/2019 2018 in vigore dal 12/03/2019) (in materia di DPI n.d.r.);
• Inserito il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, così come modificato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (GU n.59 del 11/03/2019 2018 in vigore dal 12/03/2019)

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro – GLI ARTICOLI
Ultima Edizione del Ministero – Aprile 2019

 

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro – APPENDICI
Ultima Edizione del Ministero – Aprile 2019

 

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro – ALLEGATI
Ultima Edizione del Ministero – Aprile 2019

 

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro – CIRCOLARI
Ultima Edizione del Ministero – Aprile 2019

 

Allergeni, multe a chi non li indica nel menù

Il 9 maggio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 231/2017 che contiene le disposizioni applicative in materia di etichettatura degli alimenti. Previste sanzioni fino a 24mila euro per l’omessa indicazione degli allergeni su menù, apposito registro o in altra modalità. Confermata anche l’obbligatorietà  di indicare i prodotti decongelati e di avere un cartello completo con tutti gli ingredienti usati nei prodotti, oltre che degli allergeni specifici per singolo prodotto.

Multe molto salate (fino a 24mila euro!) per chi omette di indicare l’eventuale presenza di allergeni su menù, apposito cartello o con altra modalità.

Lo ha deciso  il D.Lgs. n. 231/2017, che contiene le disposizioni applicative e le sanzioni relative al Reg. UE n. 1169/2011 in materia di etichettatura degli alimenti. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 febbraio, il Decreto è entrato in vigore il 9 maggio 2018.

Tra le disposizioni di maggior interesse per le imprese (pubblici esercizi o negozi di alimentari):

  • l’obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati sul menù, apposito registro o altra modalità, ma sempre supportata da una precisa documentazione scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo;
  •  la sanzione per l’omessa indicazione degli allergeni (da 3.000 a 24.000 euro) e per l’indicazione con modalità difforme da quella normativamente prevista (da 1.000 a 8.000 euro) con possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese;
  • la conferma della disciplina del cartello recante l’indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria. Tuttavia, l’obbligo di indicazione degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto;
  •  l’indicazione di decongelato sui prodotti con applicazione delle deroghe previste.

Noi di Studiosicurezza siamo a disposizione per la predisposizione del manuale di Autocontrollo HACCP e del libretto degli allergeni

Nuova edizione testo Unico Sicurezza – Luglio 2018

Pubblicato sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro il testo aggiornato a Luglio 2018 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (meglio noto come Testo Unico).

Elenco delle modifiche apportate in questa revisione:

  • Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 – Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza;
  • Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264);
  • Inserita la circolare n. 10 del 28/05/2018 – Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
  • Inseriti gli interpelli n. 3 del 16/05/2018, n. 4/2018 e n. 5/2018 del 25/06/2018;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018- Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro – GLI ARTICOLI
Ultima Edizione del Ministero – Luglio 2018

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro – GLI ALLEGATI
Ultima Edizione del Ministero – Luglio 2018

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro – DECRETI ATTUATIVI
Ultima Edizione del Ministero – Luglio 2018

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro – CIRCOLARI
Ultima Edizione del Ministero – Luglio 2018

Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e Appendice Normativa: Nuova edizione – maggio 2018

È stata pubblicata l’edizione maggio 2018 del D.lgs. 81/2008, versione aggiornata con le ultime circolari e gli ultimi decreti e che viene rilasciata a dieci anni dall’entrata in vigore dello stesso decreto.
La precedente versione risaliva al maggio 2017.

Le novità aggiunte nell’ultima versione del testo sono:

  • circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.
  • lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori
  • Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 elenco lavori sotto tensione;
  • Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 diciassettesimo elenco verifiche periodiche;
  • Interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
  • riferimento all’interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell’art. 3 comma 12-bis;
  • correzione dell’art. 3 comma 12-bis in riferimento alle società sportive dilettantistiche.

 

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro – GLI ARTICOLI
Ultima Edizione del Ministero – Maggio 2018

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro – GLI ALLEGATI
Ultima Edizione del Ministero – Maggio 2018

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro – DECRETI ATTUATIVI
Ultima Edizione del Ministero – Maggio 2018

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro – CIRCOLARI
Ultima Edizione del Ministero – Maggio 2018

INAIL – Salute e sicurezza dei lavoratori agricoli nelle serre

Il comparto produttivo in serra è caratterizzato dall’utilizzo elevato di prodotti fitosanitari, (insetticidi, fungicidi, acaricidi, fitoregolatori, erbicidi, ecc.), destinati alla difesa delle colture dagli agenti dannosi. L’impiego di tali prodotti può comportare un rischio elevato per i lavoratori in funzione della sua tossicità, dei livelli di esposizione e di assorbimento nell’organismo (inalatoria, cutanea, ecc.) e delle modalità e frequenza d’uso.

L’esperienza porta a dover esprimere un giudizio spesso critico sul comportamento degli utilizzatori; le più ricorrenti cause di incidenti o contaminazioni sono da imputare a eccessiva confidenza con i prodotti impiegati (non si tengono in debito conto le avvertenze riportate in etichetta e sulle schede tecniche), al mancato rispetto delle dosi consigliate per i trattamenti, al trasporto dei prodotti con mezzi non idonei, ad insufficienze riguardo lo stoccaggio e la conservazione (locali non idonei, scarse avvertenze riguardo la loro custodia, commistione di più prodotti senza verificarne la compatibilità chimico-fisica, mancanza di dispositivo antincendio), oppure al fatto che durante la fase di trattamento non si tengono in conto le condizioni meteorologiche avverse (pioggia o vento contrario). A volte si trascura di appurare se la zona da trattare è ubicata in vicinanza di abitazioni o corsi d’acqua; nelle operazioni non vengono usati indumenti specificatamente dedicati allo scopo; non vengono svolte accurate bonifiche delle attrezzature e dei dispositivo personali di protezione a trattamento avvenuto, così come non sempre si rispettano i tempi di rientro e di carenza.

Il rischio di esposizione a PF è generalmente più alto negli ambienti chiusi o semichiusi all’interno dei quali il movimento dell’aria è limitato e i valori aumentati di temperatura e umidità possono favorire l’evaporazione e l’accumulo delle sostanze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento, che riassume gli Atti del convegno “La ricerca prevenzionale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agricoli nelle serre” che si è svolto il 4 Luglio 2016, a Lamezia Terme, presso il Centro Ricerche Inail, ricostruisce i risultati di una ricerca condotta nell’ambito della linea progettuale del piano CCM (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) 2013 Prevenzione infortuni e malattie professionali in agricoltura.

La ricerca prevenzionale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agricoli nelle serre

Per scaricare il documento: cliccare qui

Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e Appendice Normativa: Nuova edizione – maggio 2017

Sul Sito del Ministero del lavoro la nuova versione, aggiornata del Testo Unico di Sicurezza (edizione maggio 2017)
Il testo è stato integrato con circolari, accordi Stato Regioni, interpelli e altre fonti normative e amministrative. La precedente versione risaliva al Giugno 2016.

 

La nuova versione del Testo Unico contiene in particolare :

  •   le circolari n. 21 del 07/07/2016, n. 23 del 22/07/2016, n. 28 del 30/08/2016; n. 11 del 17/05/2017
  •   l’Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei  contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai  sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni contenente altresì  disposizioni modificative agli accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, del 21 dicembre 2011 ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 (G.U. Serie Generale n.193 del 19/08/2016);
  •  il decreto dirigenziale del 1 agosto 2016 riguardante il  quinto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
  •  Modifiche introdotte all’art. 4, comma 1, del decreto 9/07/2012 e agli allegati 3A e 3B ai sensi del decreto 12  luglio 2016, pubblicato sulla GU n.184 del 8/08/2016, in vigore dal 09/08/2016;
  •  Modifiche introdotte agli articoli 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 219, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a)  e b), all’allegato XXXVI, nonché  ’introduzione dell’articolo 210-bis, previste dal decreto legislativo 1 agosto  2016, n. 159 (GU n.192 del 18/08/2016, in vigore dal 02/09/2016);
  • il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016  riguardante il tredicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.  71 comma 11;
  •  il Decreto 25 maggio 2016, n. 183, recante “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione  e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 226 del 27 settembre 2016, Serie  Generale;
  •  il Decreto Interdirettoriale n. 35/17, che regolamenta il provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell’iscrizione negli  elenchi dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con  decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017;
  •   gli interpelli dal n.11 al n. 19 del 25/10/2016;

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro
Ultima Edizione del Ministero – Maggio 2017

Allegati – Edizione maggio 2017

Appendice Normativa 1a parte – Decreti attuativi – Ed.maggio 2017

Appendice – 2a parte – Circolari ed interpelli – Ed.maggio 2017

Inail – La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi

Il volume raccoglie lo stato dell’arte sulla tematica “Contaminazione microbiologica delle superfici”.
Immagine La contaminazione microbiologica delle superfici negli ambienti lavorativi
Sono stati sviluppati criteri e indicazioni operative per la valutazione dello stato igienico e del rischio biologico da contatto.
La pubblicazione è strutturata in diverse sezioni: aspetti normativi, risultati di studi epidemiologici, metodologie e tecniche di indagine, valori di riferimento, interventi di sanificazione. Sono presenti anche contributi di soggetti esterni all’Inail, allegati e un glossario tecnico.

Infortunio in itinere, tutela assicurativa

Infortunio in itinere: nell’opuscolo Inail i casi in cui è riconosciuta l’indennizzabilità in funzione del mezzo e del percorso

I lavoratori che subiscono un infortunio in itinere, ossia durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, sono tutelati dall’Inail.

L’infortunio in itinere può verificarsi anche durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per:

  • recarsi da un luogo di lavoro ad un altro
  • consumare i pasti, qualora non esistesse una mensa aziendale
  • accompagnare i figli a scuola facendo una deviazione del tragitto casa-lavoro

Se si verifica un infortunio con qualsiasi modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi, etc.) è possibile ottenere un indennizzo in determinate condizioni.

Qualora il lavoratore utilizza un mezzo privato, l’infortunio è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è “necessitato”.

Infortunio in itinere, l’opuscolo Inail

L’Inail ha pubblicato l’opuscolo “l‘infortunio in itinere” che illustra i casi  in cui l’infortunio è coperto dalla tutela assicurativa, in considerazione del mezzo utilizzato e del percorso effettuato.

Infortunio in itinere con le ordinarie modalità di spostamento

Se il lavoratore si reca a lavoro con le ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi etc.), l’infortunio in itinere è coperto dall’assicurazione se sussistono:

  • finalità lavorative
  • normalità del tragitto
  • compatibilità degli orari

Infortunio in itinere con mezzo privato “necessitato”

Se il tragitto avviene con mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, l’infortunio è indennizzabile solo se tale uso è “necessitato”.

L’utilizzo del mezzo proprio può considerarsi necessitato solo nelle seguenti situazioni:

  • il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
  • il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
  • i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe
  • i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga

Infortunio in itinere, i casi di esclusione

Sono esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e come tale non assicurato.

Interruzioni e deviazioni del normale percorso

Anche le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso lavorativo non rientrano nella copertura assicurativa, ad eccezione dei seguenti casi:

  • interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
  • interruzioni/deviazioni dovute:
    • a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o
    • per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche)
    • nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
  • interruzioni/deviazioni necessarie per l’accompagnamento dei figli a scuola
  • brevi soste che non alterino le condizioni di rischio

Consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Infine, sono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati da:

  • abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci
  • uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
  • mancanza della patente di guida da parte del conducente

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