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Archivio Categoria: Sicurezza cantiere

Infortunio in itinere, tutela assicurativa

Infortunio in itinere: nell’opuscolo Inail i casi in cui è riconosciuta l’indennizzabilità in funzione del mezzo e del percorso

I lavoratori che subiscono un infortunio in itinere, ossia durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, sono tutelati dall’Inail.

L’infortunio in itinere può verificarsi anche durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per:

  • recarsi da un luogo di lavoro ad un altro
  • consumare i pasti, qualora non esistesse una mensa aziendale
  • accompagnare i figli a scuola facendo una deviazione del tragitto casa-lavoro

Se si verifica un infortunio con qualsiasi modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi, etc.) è possibile ottenere un indennizzo in determinate condizioni.

Qualora il lavoratore utilizza un mezzo privato, l’infortunio è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è “necessitato”.

Infortunio in itinere, l’opuscolo Inail

L’Inail ha pubblicato l’opuscolo “l‘infortunio in itinere” che illustra i casi  in cui l’infortunio è coperto dalla tutela assicurativa, in considerazione del mezzo utilizzato e del percorso effettuato.

Infortunio in itinere con le ordinarie modalità di spostamento

Se il lavoratore si reca a lavoro con le ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi etc.), l’infortunio in itinere è coperto dall’assicurazione se sussistono:

  • finalità lavorative
  • normalità del tragitto
  • compatibilità degli orari

Infortunio in itinere con mezzo privato “necessitato”

Se il tragitto avviene con mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, l’infortunio è indennizzabile solo se tale uso è “necessitato”.

L’utilizzo del mezzo proprio può considerarsi necessitato solo nelle seguenti situazioni:

  • il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
  • il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
  • i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe
  • i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga

Infortunio in itinere, i casi di esclusione

Sono esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e come tale non assicurato.

Interruzioni e deviazioni del normale percorso

Anche le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso lavorativo non rientrano nella copertura assicurativa, ad eccezione dei seguenti casi:

  • interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
  • interruzioni/deviazioni dovute:
    • a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o
    • per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche)
    • nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
  • interruzioni/deviazioni necessarie per l’accompagnamento dei figli a scuola
  • brevi soste che non alterino le condizioni di rischio

Consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Infine, sono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati da:

  • abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci
  • uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
  • mancanza della patente di guida da parte del conducente

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Piemonte – Pubblicate le Norme per l’esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura

E’ stato pubblicato il 26 maggio 2016 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21/2016 il Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R – Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20)”.
La Norma disciplina, per gli interventi in copertura, le specifiche misure di sicurezza nonché le misure preventive e protettive da predisporsi al fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela e valorizzazione del paesaggio.
Il regolamento definisce i requisiti tecnici operativi per le specifiche misure di sicurezza da adottare e la relativa documentazione da allegare al progetto, nonché le attestazioni in sede di dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell’idoneità dell’opera da attuarsi contestualmente agli interventi di nuova costruzione e agli interventi strutturali sulla copertura di edifici esistenti.

La Regione, che aveva pubblicato il decreto il 16/05 ha provveduto a ripresentarlo a distanza di una settimana per “errori materiali di scrittura ….”. La Giunta Regionale ha dunque proceduto, con D.P.G.R. 23 maggio 2016, n. 6/R (in pubblicazione sulla successiva edizione del BUR21) adottando un nuovo testo che, nel riproporre l’intero provvedimento con la formulazione esatta, ha abrogato contestualmente il precedente regolamento regionale.

L’Entrata in vigore del provvedimento è il 25 luglio 2016.

Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e Appendice Normativa: Nuova edizione – giugno 2016

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Disponibile il testo coordinato nell’edizione aggiornata a giugno 2016

Pubblicata la versione aggiornata a giugno 2016 del testo unico sulla sicurezza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a cura del Ministero del lavoro.

Ecco il dettaglio delle modifiche agli articoli introdotte in questa versione:

  • articolo 20 – Obblighi dei lavoratori
  • articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
  • articolo 36 – Informazione ai lavoratori
  • articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
  • articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • articolo 222 – Definizioni
  • articolo 223 – Valutazione dei rischi
  • articolo 227 – Informazione e formazione per i lavoratori
  • articolo 228 – Divieti
  • articolo 229 – Sorveglianza sanitaria
  • articolo 234 (comma 1) – Definizioni
  • articolo 235 – Sostituzione e riduzione
  • articolo 236 (comma 4) – Valutazione del rischio

Sono state anche apportate modifiche agli allegati:

  • allegato XV – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
  • allegato XXIV – Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
  • allegato XXV  (sezione 3.2) – Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
  • allegato XXVI (sezioni 1 e 5) – Prescrizioni per la segnaletica  dei contenitori e delle tubazioni
  • allegato XLII – Elenco di sostanze, miscele e processi

Nella nuova versione, inoltre, vengono introdotti gli interpelli:

  • dal n. 6 al n. 10 del 2 novembre 2015
  • dal n. 11 al n. 16 del 29 dicembre 2015
  • dal n.1 al n. 4 del 21 marzo 2016
  • dal n. 5 al n. 10 del 12 maggio 2016

Inoltre sono apportate le seguenti modifiche:

  • sostituito il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto dirigenziale del 18 marzo settembre 2016 – Dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche
  • inserita la lettera circolare prot. 2597 del 10/02/2016 – Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo
  • corretti gli importi nella circolare 33/2009 circa la sanzione per inottemperanza al provvedimento di sospensione
  • corrette le sanzioni per la violazioni dell’art. 80, comma 1, ed eliminate le note all’art. 80, comma 3-bis
  • corretto il quadro dei trasgressori di cui all’art. 72
  • inserito un estratto della circolare n. 26 del 12 ottobre 2015 e la nota prot. 19570 del 16 novembre 2015 sulle modifiche alla sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14
  • aggiornata, nelle copertine, la sezione del sito del Ministero (www.lavoro.gov.it – Temi e priorità – Salute e Sicurezza) dove è possibile scaricare la versione aggiornata del presente documento e corretti i link ai documenti esterni (in base agli aggiornamenti dei siti ministeriali)
  • corretto il riferimento al punto 2 lett. c) dell’allegato II, punto 3.2.3, del dm  11 aprile 2011 (in materia di verifiche periodiche successive alla prima)
  • inserite note riguardanti l’abrogazione della direttiva Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 (il link esterno).

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro
Ultima Edizione del Ministero – Giugno 2016

Allegati – Edizione giugno 2016

Appendice Normativa – Edizione giugno 2016

Lavorare con il caldo! Due utili guide per la sicurezza dei lavoratori e non solo…

Arriva il caldo! Ecco la lista di controllo da utilizzare in cantiere per valutare se i lavoratori sono realmente al sicuro e l’opuscolo sui rischi legati al caldo

Nella stagione estiva aumentano gli infortuni per i lavoratori che svolgono lavori fisici all’aperto, come lavori in quota o nei campi. Il caldo, infatti, può avere grandi effetti nocivi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, quali la diminuzione delle prestazioni mentali e fisiche.
Le persone più colpite sono quelle che svolgono lavori fisici all’aperto.
In particolare, nei giorni di “canicola” (il periodo di caldo afoso e opprimente nelle ore centrali della giornata) i tipici malori dovuti al caldo possono manifestarsi con sintomi quali vertigini, mal di testa e affaticamento. caldo 420
Da non dimenticare, inoltre, il Ramadan: gli effetti nocivi del caldo sulla salute dei lavoratori sono ancor più pericolosi se, come nel caso delle comunità islamiche, deve essere rispettato il divieto di consumare cibo e acqua, dall’alba al tramonto. Il Ramadan, infatti, va dal 20 luglio al 18 agosto, proprio durante i giorni più caldi dell’anno.

 

 

In occasione della stagione estiva eccovi 2 guide sulla sicurezza contro il caldo:
• la lista di controllo del SUVA da utilizzare in cantiere al fine di poter valutare se i lavoratori sono realmente al sicuro

 

 

 

 

 

 

 

• l’opuscolo di Coldiretti e Asl, tradotto in 4 lingue (tra cui l’arabo), con le indicazioni sui rischi legati al caldo e i sintomi per individuarli e prevenirli

Lana di roccia e lana di vetro: pericoli, effetti sulla salute e modalità di smaltimento

Nuove linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni, riguardanti la riduzione del rischio da esposizione alle fibre artificiali vetrose dette “FAV”, prodotti e materiali costituiti da fibre con larga varietà di materiali inorganici fibrosi ottenuti sinteticamente e utilizzati in edilizia per isolamento termico, acustico e protezione incendio.

Dato il vasto impiego nel settore dell’edilizia, grazie alle buone caratteristiche isolanti di questi materiali e in considerazione dei gravi danni che possono causare alla salute, sono state approvate le nuove linee guida finalizzate alla riduzione del rischio da espansizione alle fibre artificiali vetrose (FAV).

Nel documento sono riportate le procedure utili per una corretta valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di prevenzione da adottare per tutelare la salute della popolazione e dei lavoratori che maneggiano questi materiali.

Le Linee guida contengono le indicazioni per una corretta modalità di impiego, uso e manutenzione da rispettare ed inoltre trattano i seguenti argomenti:

  • le proprietà chimico-fisiche
  • la classificazione di pericoli e aspetti normativi
  • i metodi di prova ai fini della classificazione delle fibre
  • la tipologia di utilizzo e settori di impiego
  • gli effetti sulla salute
  • l’esposizione a fibre vetrose artificiali nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
  • i valori di riferimento e dati di esposizione
  • la gestione operativa dei rifiuti contenenti fibre minerali
  • le indicazioni operative

 

12 Marzo 2015: scadenza Formazione per Addetti alle Attrezzature

Ricordiamo che in data 12 Marzo 2015:
• scade il termine entro il quale gli addetti già formati (prima del 12.03.2013) devono completare l’aggiornamento per ottenere l’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature ai sensi del nuovo Accordo Stato Regioni. Gli addetti, che alla data di entrata in vigore dell’accordo (12 marzo 2013) avevano già sostenuto corsi di formazione di durata inferiore a quella prevista dall’Accordo Stato-Regioni o corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale, devono integrare la formazione partecipando al modulo di aggiornamento con verifica finale (4 ore).
• i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature, che non abbiano già frequentato un corso precedentemente, devono effettuare la nuova formazione completa ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni;
• A coloro che NON AVRANNO FREQUENTATO il corso di aggiornamento ENTRO IL 12 MARZO 2015 verrà INVALIDATA LA FORMAZIONE PREGRESSA, pertanto saranno costretti a seguire la formazione secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni.

in sintesi:
Gli operatori che alla data del 12/03/2015 non hanno frequentato un corso completo, o un corso di aggiornamento (se in possesso di crediti formativi) NON sono abilitati a continuare a guidare le suddette attrezzature da lavoro fino a quando avranno frequentato il corso completo.

Le suddette scadenze NON valgono per gli operatori del settore Agricolo e Forestale (entrata in vigore 31/12/2015)
Vedere il dettaglio delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012

Rischi di natura elettrica negli ambienti di lavoro

Pubblicato dall’ASL di Frosinone un opuscolo informativo sui rischi di natura elettrica presenti negli ambienti di lavoro, previsti nel D.Lgs. 81/08.

Lo scopo della pubblicazione è di fornire, oltre alle informazioni sui rischi, anche le indicazioni sui danni che possono provocare e soprattutto le adeguate misure di prevenzione e protezione.

Può, dunque, essere di ausilio per tutte le figure della sicurezza al momento di tutelare i lavoratori nel fronteggiare i rischi di natura elettrica.
Gli argomenti trattati sono:

  • Infortuni da elettrocuzione
  • Pericolosità della corrente elettrica
  • Pericolosità della differenza di potenziale
  • Indicazione per il primo soccorso
  • Rischi di natura elettrica
  • Valutazione dei rischi
  • Misure di prevenzione e protezione
  • Buone pratiche comportamentali
  • Obblighi previsti nel D.Lgs. 81/08

Nuovi incentivi INAIL 2015 per le imprese

L’Inail, con un nuovo Bando Isi 2014, mette a disposizione 267.427.404 euro per finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo, pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.

Obiettivo del Bando è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

I soggetti interessati potranno inserire le domande di partecipazione dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015, nella sezione Servizi online. Per accedere all’applicativo è necessario essere registrati al portale Inail.

In allegato troverete l’estratto dell’Avviso Pubblico e l’avviso pubblico per la regione Piemonte. (per gli avvisi pubblici delle altre Regioni cliccare qui).

Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e Appendice Normativa: Nuova edizione con commenti e note aggiornate a Dicembre 2014

Disponibile il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.

Tra le novità, indicate a pag. 3 del Decreto, possiamo evidenziare quelle più rilevanti quali ad esempio:

– Modificati gli artt. 28 comma 3-bis e 29 comma 3 come previsto dall’art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014;

– Sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11. (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014);- inserita la Circolare n. 45/2013, gli interpelli 16, 17 e 18 del 2013, e la lettera circolare del 27/12/2013;

– Inserito il Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).

– Inserito il decreto interministeriale 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”;

– Sostituito il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;

– Inseriti nuovi interpelli

– Eliminato il refuso della lettera f) all’art. 69 comma 1;

Si allega inoltre l’ampia Appendice Normativa aggiornata a Dicembre 2014, pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro

Edizione  del Ministero – Dicembre 2014

 

 

Appendice Normativa 

Edizione  del Ministero – Dicembre 2014

 

 

Vuoi costruire o ristrutturare casa? Ecco le tue responsabilità

Pubblicato dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna un utile guida sul “ruolo e responsabilità del Committente”.
La pubblicazione pone l’attenzione sulla figura di responsabilità che assume il committente in materia di sicurezza e prevenzione, nonché sugli obblighi normativi in materia e alle relative sanzioni.

A prevenzione degli incidenti che quotidianamente si verificano in cantiere è utile informare e sensibilizzare non solo i tecnici, ma anche tutti i cittadini: chiunque, infatti, decida di affidare un lavoro di ristrutturazione o di costruzione assumendo il ruolo di committente e diventa il primo responsabile della catena della sicurezza.

Il documento costituisce una raccolta di utili consigli sulla sicurezza che guidano i committenti prima, durante e a fine lavori, come ad esempio:

  • Rivolgersi, eventualmente, ad un professionista che ricopra la carica di Responsabile dei lavori, se non si possiede una formazione tecnica in materia di edilizia e di sicurezza nei cantieri
  • individuare la figura del Coordinatore della sicurezza sulla base di una comprovata esperienza e serietà professionale
  • scegliere, con attenzione, le imprese esecutrici e di riconosciuta capacità tecnico-professionale anche nell’applicazione delle misure di sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere

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