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Infortunio in itinere, tutela assicurativa

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Infortunio in itinere: nell’opuscolo Inail i casi in cui è riconosciuta l’indennizzabilità in funzione del mezzo e del percorso

I lavoratori che subiscono un infortunio in itinere, ossia durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, sono tutelati dall’Inail.

L’infortunio in itinere può verificarsi anche durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per:

  • recarsi da un luogo di lavoro ad un altro
  • consumare i pasti, qualora non esistesse una mensa aziendale
  • accompagnare i figli a scuola facendo una deviazione del tragitto casa-lavoro

Se si verifica un infortunio con qualsiasi modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi, etc.) è possibile ottenere un indennizzo in determinate condizioni.

Qualora il lavoratore utilizza un mezzo privato, l’infortunio è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è “necessitato”.

Infortunio in itinere, l’opuscolo Inail

L’Inail ha pubblicato l’opuscolo “l‘infortunio in itinere” che illustra i casi  in cui l’infortunio è coperto dalla tutela assicurativa, in considerazione del mezzo utilizzato e del percorso effettuato.

Infortunio in itinere con le ordinarie modalità di spostamento

Se il lavoratore si reca a lavoro con le ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi etc.), l’infortunio in itinere è coperto dall’assicurazione se sussistono:

  • finalità lavorative
  • normalità del tragitto
  • compatibilità degli orari

Infortunio in itinere con mezzo privato “necessitato”

Se il tragitto avviene con mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, l’infortunio è indennizzabile solo se tale uso è “necessitato”.

L’utilizzo del mezzo proprio può considerarsi necessitato solo nelle seguenti situazioni:

  • il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
  • il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
  • i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe
  • i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
  • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga

Infortunio in itinere, i casi di esclusione

Sono esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e come tale non assicurato.

Interruzioni e deviazioni del normale percorso

Anche le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso lavorativo non rientrano nella copertura assicurativa, ad eccezione dei seguenti casi:

  • interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
  • interruzioni/deviazioni dovute:
    • a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o
    • per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche)
    • nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
  • interruzioni/deviazioni necessarie per l’accompagnamento dei figli a scuola
  • brevi soste che non alterino le condizioni di rischio

Consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Infine, sono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati da:

  • abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci
  • uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
  • mancanza della patente di guida da parte del conducente

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Pubblicato in Sicurezza cantiere, Sicurezza lavoro | Tag: inail, ITINERE |
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