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Studiosicurezza

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Obbligo POS dal 1° gennaio per i Professionisti, ma manca il decreto attuativo

Dal 1° gennaio 2014 chi vende beni o presta servizi dovrà accettare i pagamenti con carta di debito, si resta però ancora in attesa del decreto attuativo

Dal 1° gennaio 2014, tutti coloro che svolgono “attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, quindi anche i professionisti, dovranno accettare anche pagamenti effettuati con carte di debito (e non di credito), quindi dovranno installare un Pos. Lo prevede l’art. 15, commi 4 e 5, del D.L. n. 179/2012. L’effettiva entrata in vigore della misura è però subordinata all’emanazione di un apposito decreto attuativo da parte del Ministero dello Sviluppo economico, che però non è ancora stato emanato.

 
Attenzione però, perchè la legge non prevede sanzioni per chi non si dota del POS e non è in grado di accettare pagamenti con il bancomat.
Aggiornamento del 23 dicembre 2013
Il 1° gennaio 2014, salvo rinvii dell’ultima ora nel Milleproroghe, scatta l’obbligo per i professionisti di dotarsi del Pos. Un obbligo, però, senza sanzioni e che attende ancora un regolamento attuativo. La bozza del provvedimento – anticipata dal Sole 24 Ore – stabilisce che l’obbligo valga solo per i professionisti con fatturato sopra i 200mila euro e per i pagamenti oltre i 30 euro, almeno per una prima fase fino al 30 giugno 2014.
 
Aggiornamento del 27/02/2014

27/02/2014 – Proroga del POS obbligatorio per i professionisti al 30 giugno 2014
L’art. 9, comma 15-bis, al fine di consentire agli interessati di adeguarsi all’obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), proroga il differimento al 30 giugno 2014 dell’obbligo previsto dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
Ricordiamo che, di fatto, l’obbligo di POS per i professionisti era già slittato al 28 marzo 2014, a seguito della tardiva pubblicazione del decreto attuativo che avrebbe dovuto definire le modalità di applicazione dei pagamenti mediante carte di credito. Decreto che è stato pubblicato solo il 27 gennaio 2014 sulla G.U. n. 21 (Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 24 gennaio 2014) e che è entrato in vigore dopo sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e, quindi, appunto il 28 marzo 2014.

Scuola Edile Cuneo – Catalogo Corsi Sicurezza 2013-2014

Nuova edizione del ricco catalogo della Scuola Edile di Cuneo.

Interessante, non solo per iscriversi ai corsi, ma anche per tutte le attente informazioni necessarie per districarsi negli innumerevoli obblighi formativi,

  • i riferimenti legislativi,
  • i contenuti,
  • la certificazione rilasciata
  • i destinatari,
  • i prerequisiti,

 

E’ presente anche il prezziario dei corsi e, al fondo la domanda di pre-Iscrizione.

 

Scuole: sì alla trasparenza, ma senza violare la privacy

Scuole: sì alla trasparenza, ma senza violare la privacy

Graduatorie on line e moduli di iscrizione solo con dati pertinenti. No alla pubblicazione sul web dei nomi degli studenti le cui famiglie sono in ritardo nel pagamento della retta per la mensa. Vietato diffondere telefono e indirizzo di personale scolastico e studenti.

In occasione dell’avvio dell’anno scolastico, il Garante per la privacy ricorda alle scuole di ogni ordine e grado la necessità di tenere presente alcuni principi stabiliti nei provvedimenti adottati in questi anni in materia di trasparenza in ambito scolastico, a tutela dei dati degli studenti e dei lavoratori che operano nel mondo dell’istruzione. Numerosi sono, infatti, i casi in cui istituti e pubbliche amministrazioni, per un’errata interpretazione della normativa sulla trasparenza o per semplice disattenzione, rendono accessibili informazioni che dovrebbero restare riservate, mettendo in questo modo a rischio la riservatezza e la dignità delle persone.

Le graduatorie

Il Garante è intervenuto più volte contro illeciti compiuti nella pubblicazione on line di graduatorie di vario tipo, le quali spesso contengono dati personali non pertinenti o eccedenti le finalità istituzionali perseguite.

Alcuni Comuni, ad esempio, hanno pubblicato on line le graduatorie di chi ha diritto ad usufruire del servizio di scuolabus includendo tra le varie informazioni liberamente accessibili, non solo i dati identificativi dei bambini, ma anche l’indirizzo di residenza e il luogo preciso dove lo scuolabus li avrebbe fatti salire e scendere. La diffusione di questi dati, oltre a comportare una violazione della normativa, può rendere i minori facile preda di malintenzionati.

Un altro caso frequente riguarda la pubblicazione sui siti Internet degli istituti delle graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. Tali liste, giustamente accessibili a tutti, non devono però contenere, come in diversi casi segnalati al Garante, i numeri di telefono e gli indirizzi privati dei candidati. Questa illecita diffusione dei contatti personali incrementa, tra l’altro, il rischio di esporre i lavoratori a forme di stalking o a possibili furti di identità.

Il servizio mensa

Il Garante ricorda che è illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si può rivolgere con comunicazioni di carattere individuale.

A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull’accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.

L’iscrizione a scuole e asili

Gli istituti scolastici e gli asili nido, così come i Comuni, devono predisporre con cura i moduli di iscrizione di bambini e studenti, così da non chiedere alle famiglie informazioni personali eccedenti e non rilevanti. Particolare attenzione deve essere posta sull’eventuale raccolta di dati sensibili, come quelli sulle condizioni di salute e sull’appartenenza etnica o religiosa. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa, richiede infatti speciali cautele e può essere effettuato solo se i dati sensibili sono indispensabili per l’attività istituzionale svolta: non è questo il caso della semplice iscrizione a scuola.

L’Autorità segnala, infine che, allo scopo di fornire un quadro organico in materia di protezione dei dati personali nel mondo della scuola, e affrontare nel contempo le problematiche legate all’uso di Internet e delle nuove tecnologie, verranno adottate presto specifiche Linee guida in materia.

Roma, 11 settembre 2013

Rilascio DURC anche in presenza di debiti contributivi

 Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 40/2013, del 21/10/2013, d’intesa con gli Istituti previdenziali, ha fornito prime importanti indicazioni riguardo alla possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) “in presenza di una certificazione (…) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”, come previsto dall’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 e del D.M. 13 marzo 2013.
Il meccanismo chiarito dalla circolare vuole superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debitrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Con tale strumento, pertanto, si è voluto permettere alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
Le disposizione del citato Decreto Ministeriale consentono quindi il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse. Tale Documento, chiarisce la circolare, è rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”. Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A. (v. Ministero del Lavoto circ. n. 12/2012), il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica. A tal proposito è precisato inoltre che tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva.

Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008): Nuova versione con commenti e note aggiornata a Ottobre 2013

Disponibile il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.

Tra le novità (che si possono leggere nella seconda pagina del manuale) possiamo evidenziare quelle più rilevanti quali ad esempio:

– le modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73, comma 5-bis, introdotte dall’art. 11, comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119;

– le modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 73, 71, 88, 104-bis, 225, 240, 250 e 277, introdotte dal Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98;

– l’aggiornamento degli importi delle sanzioni come previsto dall’art. 306 comma 4-bis, così come modificato dal Decreto-Legge 28/06/2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n.99;

– le circolari 18, 21, 28, 30, 31 e 35 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le circolari del 10/05/2013 e del 10/06/2013 del Ministero della Salute;

– il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 30/05/2013 riguardante l’elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V ai sensi del punto 3.4 dell’allegato I al D.M. 04/02/2011.

– il Decreto Dirigenziale del 31 luglio 2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul Lavoro
Ultima edizione del Ministero

Le indicazioni del Garante per tutelare la tua privacy quando usi smartphone e tablet

Non ci pensiamo quasi mai, forse. Smartphone e tablet ci accompagnano ovunque e custodiscono parti importanti e spesso delicate delle nostre vite, sotto forma di foto, filmati, messaggi e dati telematici. E noi stiamo sempre attenti a proteggere adeguatamente queste informazioni con piccole ma utili precauzioni?

In un video-tutorial il Garante per la protezione dei dati personali offre alcune utili indicazioni per tutelare la nostra privacy quando utilizziamo smartphone e tablet.

Attenzione ai dati conservati su smartphone e tablet

Non conservare su smartphone e tablet informazioni troppo personali che potrebbero essere smarrite o rubate, o perfino clonate o attaccate da pirati elettronici. Non si dovrebbero mai conservare, ad esempio, password personali, codici di accesso e dati bancari in chiaro.

Ricorda, poi, che smartphone e tablet venduti, regalati o buttati possono contenere ancora dati privati. Se te ne liberi, quindi, cerca di adottare alcune piccole precauzioni di sicurezza come:

  • ripristinare le impostazioni di fabbrica
  • rimuovere la scheda SIM e la scheda di memoria
  • eliminare tutti i backup contenuti nella memoria.

Proteggi i tuoi dati

Se vuoi evitare che qualcuno legga di nascosto le tue e-mail e i tuoi sms o che usi a tua insaputa il tuo smartphone o il tuo tablet, usa alcune precauzioni.

Imposta sempre un codice PIN abbastanza complicato, evitando, ad esempio, di usare il tuo nome e cognome, la data di nascita, il nome dei figli o quello del gatto di casa, o comunque altre parole che ti renderebbero in qualche modo riconoscibile.

Magari imposta anche un codice di blocco, quello che si attiva automaticamente quando il cellulare è acceso ma non viene utilizzato per un po’ di tempo. E anche in questo caso, evita codici un po’ troppo facili da scoprire.

Alcuni sistemi operativi consentono anche di impostare password di sicurezza che bloccano completamente l’accesso ai dati personali. Per farlo, basta collegare smartphone e tablet con il pc e utilizzare il software per la gestione del prodotto.

Conserva con cura il codice IMEI, che trovi sulla scatola del prodotto che acquisti e che in caso di furto o smarrimento puoi utilizzare per bloccare a distanza l’accesso al tuo smartphone o tablet.

Quando navighi su smarthone e tablet

Se ti connetti a Internet e ai social network via smartphone e tablet, verifica le impostazioni privacy e leggi le condizioni d’uso dei servizi.

Per navigare sul web, inoltre, installa sempre – se disponibile – software di sicurezza anti-virus informatici o contro le intrusioni da parte di pirati telematici e ladri d’identità digitali.

Quando usi connessioni wi-fi gratuite, ad esempio nei locali pubblici, verifica che la navigazione sia protetta con protocolli di scambio dati criptati e che l’autenticazione ai siti che eventualmente vengono visitati utilizzi il protocollo Https. In caso contrario, se si utilizzano credenziali di accesso a siti e servizi come la posta elettronica o l’home banking, il rischio che non ci siano adeguate garanzie di sicurezza per i propri dati è reale.

APP-rova di privacy

Se scarichi delle applicazioni, evita le fonti sconosciute e utilizza sempre i market ufficiali, a meno che tu non sia in grado di valutare autonomamente l’affidabilità della fonte – ad esempio leggendo i commenti eventualmente lasciati dagli altri utenti – per comprendere se ci sono eventuali rischi o problematiche.

Una volta installata un’applicazione, verifica se richiede l’accesso a contenuti presenti sul tuo smartphone o sul tuo tablet (ad esempio, le tuo foto o i contatti in rubrica) e leggi con attenzione le condizioni d’uso del servizio, soprattutto per evitare di dover pagare servizi non richiesti o di vedere esposte oltremisura informazioni di carattere personale (ad esempio: foto, video, contatti, ecc.).

Occhio allo spam

Smartphone e tablet sono terreno di caccia per lo spam.

Attenzione ai link presenti in e-mail, sms e messaggistica istantanea, perché, in alcuni casi, cliccandoli, potresti inconsapevolmente accettare di ricevere comunicazioni indesiderate, divenendo bersaglio di messaggi pubblicitari non richiesti da cui, poi, può anche essere abbastanza difficile liberarsi.

Vuoi sempre far sapere dove sei?

Smartphone e tablet hanno funzioni di geolocalizzazione, ma sei tu a decidere se, quando e chi può conoscere la tua posizione.
Per disabilitare la geolocalizzazione, puoi disattivare – controllando le impostazioni dello smartphone o tablet – il GPS o la connessione wi-fi quando non usi questi servizi o altri ad essi collegati.

E’ bene, inoltre, controllare anche le impostazioni di geolocalizzazione dei servizi di social network che eventualmente utilizzi su smartphone o tablet. La scelta finale di far sapere o meno dove sei, in fin dei conti, è sempre la tua.

Social network: connetti la testa!

“Quando ti connetti ai social network, connetti anche la testa”!

Con i social network entri in contatto con gli altri, condividi idee ed emozioni, cerchi e trovi informazioni.

Queste nuove forme di comunicazione offrono enormi opportunità, ma presentano anche dei rischi che è bene conoscere.

Per aiutarti, il Garante per la protezione dei dati personali mette a tua disposizione tre strumenti: un video tutorial per riflettere su come usare i social network in modo sicuro e consapevole, un breve questionario per testare quanto conosci i principali pericoli che si possono correre in Rete e un vademecum con i consigli dell’Autorità.

Guarda il video tutorial del Garante

I dati sulla sicurezza in cantiere

 

Si è aperta il 16 ottobre, la 14° edizione di Ambiente Lavoro, il Salone dedicato alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, organizzato da BolognaFiere e Senaf, che si tiene in concomitanza con SAIE presso i padiglioni del polo fieristico di Bologna e che vedrà 175 aziende in esposizione, ben 185 appuntamenti professionali tra corsi, seminari e convegni, organizzati grazie alla collaborazione scientifica di oltre 50 partner tra istituzioni e associazioni.

Ad inaugurare la manifestazione è stato il convegno “Il DLgs.81/2008 nei Cantieri Temporanei o Mobili”
Come confermano i dati Inail, presentati oggi a inizio convegno, nel 2012 sono stati indennizzati nel settore costruzioni 43.729 infortuni di cui 135 per morte, 3.828 sono permanenti e 786 in rendita.
Gli infortuni in cantiere sono nel 25% dei casi dovuti a contusioni, nel 24% a lussazioni e nel 23% a ferite, che per lo più interessano gli arti superiori e le mani, ma sono numerosi le lesioni al cranio, che in un caso su due si rivelano mortali. Tra le cause di infortunio le cadute dall’alto: osservando al distribuzione di questa categoria di infortunio si vede come il 25,6% degli episodi si concentrino nel comparto costruzioni contro il 15,6% del settore manifatturiero e all’11% del settore logistica e magazzinaggio.

Prorogati i bonus per le ristrutturazioni

 

La detrazione del 65% per il risparmio energetico non morirebbe subito (cioè il 31 dicembre, con prolungamento al 30 giugno 2014 per i condomini) ma resterebbe sino al 31 dicembre 2014, per poi scendere al 50% nel 2015. In sostanza, quindi, chi ha avviato ora i lavori ma non riesce a finire di pagare entro l’anno (beneficiando della detrazione del 65% sulle spese sostenute) potrà tranquillamente concludere i pagamenti nel 2014 senza perdere un euro di detrazione.

Non solo: la proroga a tutto il 2015, anche se con la detrazione ridotta al 50 per cento, permetterebbe la pianificazione di interventi anche di una certa rilevanza, con effetti benefici su tutto il comparto: una delle ragioni per le quali il bonus stentava a decollare è proprio la durata ridotta del periodo entro il quale dover pagare le fatture dell’impresa.
Proroga speciale anche per i condomini: le detrazioni si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La detrazione del 65% si prolunga sulle spese sostenute sino al 30 giugno 2015 e quella del 50% per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Di conseguenza, il termine per la definizione di misure e incentivi selettivi di carattere strutturale per risparmio energetico, recupero edilizio e misure di sicurezza è rimandato al 31 dicembre 2015.
Proroga anche per il bonus ristrutturazioni al 50 per cento: resterebbe sino a tutto il 2014 e scenderebbe al 40% per il 2015, per poi tornare al vecchio 36% dal 2016, sempre con il limite di 96mila euro complessive per unità abitativa.
Nel testo (ancora in forma non definitiva) si parla anche di prorogare il bonus mobili (50% di detrazione su spese sino a 10mila euro) sino al 31 dicembre 2014, sempre in abbinamento obbligatorio coni lavori di recupero edilizio.

Ci mancava solo l’obbligo del POS per i professionisti, obbligatorio dal 2014

 

Si avvicina il termine del 1° gennaio 2014 entro cui anche gli studi professionali (Ingegneri, Architetti, Geometri, ….) dovranno avere un POS (Point of Sale) per consentire il pagamento ai clienti tramite carte di credito o bancomat abilitate.

Premesso che la pratica attuazione di questo obbligo dipende dall’emissione di un decreto interministeriale, del quale allo stato nulla si conosce, è noto che l’iniziativa è finalizzata ad aumentare i pagamenti in moneta elettronica per combattere l’evasione fiscale.

Posto che i pagamenti da 1.000 euro in su sono già assoggettati all’obbligo della tracciabilità (divieto di uso del contante) è francamente difficile capire perché questo limite non possa essere abbassato a 500 euro o ancora meno (comunque ad un limite compatibile col costo minimo di una prestazione professionale).

La tracciabilità resterebbe così ampiamente garantita, senza oneri per i professionisti e i clienti.

Ma siccome a pensar male eccetera, non si può fare a meno di considerare che l’installazione di oltre due milioni di POS negli studi professionali gioverà solo alle banche, che guadagneranno sulle commissioni e sui canoni del servizio.

Se questa misura fosse indispensabile per combattere l’evasione fiscale potremmo anche sopportarla: ma più che iniquo questo obbligo è inutile e quindi vessatorio; per questo motivo ne auspichiamo la rapida soppressione.

L’effettiva entrata in vigore della misura è però subordinata all’emanazione di un apposito decreto attuativo da parte del Ministero dello Sviluppo economico, che però non è ancora stato emanato.

 
Attenzione però, perchè la legge non prevede sanzioni per chi non si dota del POS e non è in grado di accettare pagamenti con il bancomat.
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