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Studiosicurezza

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Guida del Garante privacy per aiutare le imprese

 

Proposte 10 pratiche aziendali per migliorare il business e valorizzare il corretto utilizzo dei dati

La corretta adozione di semplici misure a protezione dei dati personali può contribuire a rendere più efficiente l’organizzazione dell’impresa e a ridurre sensibilmente i potenziali rischi a cui la stessa si espone sul mercato, ma può rappresentare anche un vantaggio competitivo.

Per questi motivi, l’Autorità ha predisposto una breve guida – “La privacy dalla parte dell’impresa – Dieci pratiche aziendali per migliorare il proprio business”.

L’obiettivo è quello di aiutare le imprese a valorizzare il proprio patrimonio dati, trasformando la privacy da costo a risorsa, senza per questo ridurre le tutele dei diritti fondamentali della persona.

Il Garante per la privacy ha individuato dieci “best practice” che possono migliorare non solo l’immagine dell’impresa, come soggetto attento al principio di “responsabilità sociale”, ma anche la propria capacità di business, aumentando la fiducia di utenti e consumatori nella serietà e affidabilità dell’attore economico.

Il vademecum richiama regole fondamentali e consigli pratici – che vanno dalla selezione del personale all’uso delle nuove tecnologie, dalla trasparenza alle misure di sicurezza – per utilizzare e proteggere al meglio i dati personali trattati. L’imprenditore potrà trovare anche riferimenti alle principali modalità semplificate che l’Autorità ha, nel tempo, indicato alle aziende per ottenere una conformità sostanziale alla protezione dei dati, evitando attività inutili e meramente formali.

La guida
La guida è suddivisa in dieci brevi capitoli: “Il valore dei dati”; “A ciascuno le sue responsabilità”; “Trasparenza e correttezza nel business”; “Curriculum & Co.”; “Trattamenti “a rischio””; “Tecnologie per l’impresa”; “Difesa del patrimonio dati”; “Controllo del “controllore informatico””; “L’ “export” dei dati”; “Verso una “customer care dei dati””. Ogni capitolo affronta una differente pratica aziendale e alcuni dei benefici diretti e indiretti generati dalle misure adottate per tutelare i dati personali.


Privacy e condomini, no alla bacheca dei morosi e attenzione alle telecamere di sorveglianza

 

Il vademecum del Garante: vietato filmare i vicini. “per facilitare un dialogo equilibrato” tra coinquilini di un palazzo

 

Tutelare la propria privacy e nel contempo rispettare quella dei vicini e consentire una corretta gestione dei beni (e della vita) comune. Una doppia esigenza della vita condominiale che spesso può portare a contrasti, anche accesi, tra i diversi proprietari o tra questi e l’amministratore.

Più che una guida sulla privacy tra condomini, è un manuale di sopravvivenza.

il Garante Antonello Soro ha voluto mettere nero su bianco cosa si può e cosa non si deve fare per tutelarla.

Il vicino di casa può installare una telecamera che riprende l’ingresso del proprio appartamento o il posto auto? Chi può accedere ai dati del conto corrente del condominio? Le informazioni sui morosi possono essere affisse nella bacheca o comunicate a soggetti esterni? Quali dati possono essere pubblicati sul sito web condominiale? La guida tiene conto anche delle novità introdotte dalla recente riforma del condominio, entrata in vigore nello scorso mese di giugno, e offre le prime risposte ad alcuni dei quesiti già pervenuti al Garante in merito alla corretta applicazione delle nuove norme, come quelle relative al cosiddetto ”condominio digitale”.

 

Prossime scadenze per la formazione dei Datori di lavoro

 

Ricordiamo che si stanno avvicinando alcune importanti scadenze relative alla formazione dei Datori di lavoro che assumono l’incarico di RSPP:

  • Datori di lavoro che non hanno mai effettuato la formazione: devono provvedere immediatamente.
  • Datori di lavoro ante 31/12/1996 o esonerati 626: dovevano aggiornarsi entro l’11 gennaio 2014, a seconda della loro categoria di rischio (6-10-14 ore).
  • Datori di lavoro che hanno fatto la formazione prima di gennaio 2012 (ante accordo Stato-Regioni): sono in regola, ma dovranno effettuare l’aggiornamento entro l’11 gennaio 2017.
  • Datori di lavoro che hanno provveduto alla formazione nel 2013: sono in regola, ed effettueranno l’aggiornamento, come previsto, nel 2018.

 

Datore di lavoro
e RSPP

Situazione formativa pregressa

Formazione iniziale

Aggiornamento

Attività e incarico di RSPP documentato prima del 31/12/1996

Mai formato

Esonerati

entro 11/01/2014

Formato ai sensi del DM 16/01/1997

Esonerati

 l’aggiornamento deve essere terminato entro il 11/01/2017

Attività e incarico di RSPP documentato tra il  01/01/1997 e il 10/07/2012

Mai formato

Da fare entro 10/07/2012 (*)

Entro 5 anni dalla data documentata del corso

Formato ai sensi del DM 16/01/1997

Esonerati

Entro 5 anni dalla data di pubblicazione degli accordi Stato-Regioni 11/01/2012

l’aggiornamento deve essere terminato entro l’11/01/2017

Nuove attività o attività o incarico di RSPP documentato dopo il 11/07/2012

Mai formato

Da fare entro 90 gg dalla data di inizio attività (**)

Entro 5 anni dalla data documentata del corso

Formato ai sensi del DM 16/01/1997 o dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Esonerati

Entro 5 anni dalla data documentata del corso

(*) i corsi  svolti tra il 11/01/2012 e il 10/07/2012 devono essere:

a)       o conformi all’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;

b)       o formalmente e documentalmente approvati al 11/01/2012, secondo il DM 16/01/1997.

 Sanzioni per mancata nomina e/o mancata formazione di RSPP

i datori di lavoro delle aziende (designate dall’allegato II del D.Lgs. 81/08) possono svolgere il ruolo di RSPP. Per farlo hanno bisogno di una formazione adeguata. In caso di inadempienza sono previsti l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.500€ a 6.400€. (incrementate nella misura del 9,6% a decorrere dal primo luglio 2013)

FORMAZIONE R.S.P.P. – DATORI DI LAVORO:

Coloro che vogliono acquisire la carica di RSPP datore di lavoro, devono obbligatoriamente seguire un corso di formazione per datori di lavoro, la cui durata varia in base al rischio cui l’impresa è esposta: basso, medio, alto, rispettivamente di 16, 32, 48 ore.

 FORMAZIONE

 RISCHIO BASSO (16 ORE) – RISCHIO MEDIO (32 ORE) – RISCHIO ALTO (48 ORE)

Gli RSPP, ogni 5 anni, devono fare l’aggiornamento per datori di lavoro, la cui durata è relativa al livello di rischio dell’impresa: basso, medio, alto rischio, rispettivamente 6, 10, 14 ore.

AGGIORNAMENTO:

RISCHIO BASSO (6 ORE) – RISCHIO MEDIO (10 ORE) – RISCHIO ALTO (14 ORE)

Deve effettuare la formazione:

  • chi ha ricevuto la nomina di RSPP dopo il 01/01/97, e non ha eseguito nessuna formazione
  • chi ha una nuova attività e ha ricevuto una nuova nomina, e non ha alcuna formazione: in questo caso, dovrà formarsi entro 90 giorni dall’inizio delle nuova attività.

Questi faranno l’aggiornamento 5 anni dopo la fine del corso.

 

E’ esonerato dalla formazione: obbligo aggiornamento entro il 11/01/14

  • chi è stato nominato RSPP prima del 31/12/96, pur non avendo la formazione

dovranno fare l’aggiornamento entro il 11/01/14, ossia entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’ Accordo.

  • chi ha una formazione conforme a quanto stabilito dal D.M. 16/01/1997

 dovrà aggiornarsi entro il 10/01/17, ossia entro 5 anni dalla data dell’Accordo.

Macro settori ateco 2007 e rischio alto-medio-basso

Il livello di rischio – basso – medio – alto  delle attività lavorative è definito in base al codice ATECO 2007.

Durata corsi RSPP:  rischio basso 16h, rischio medio 32h, rischio alto 48h

RISCHIO BASSO – ATECO 2007

Sono riconducibili a un livello di rischio basso le imprese che facendo riferimento a questa macroarea:

  • commercio all’ingrosso e al dettaglio
  • Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie,parrucchieri, panificatori, pasticceri ecc.)
  • Alberghi, ristoranti
  • Immobiliari, informatica
  • Associazioni ricreative, culturali, sportive
  • Servizi domestici – Organismi territoriali

RISCHIO MEDIO – ATECO 2007

Sono riconducibili a un livello di rischio medio le imprese che facendo riferimento a questa macroarea: 

  • Agricoltura
  • Pesca
  • Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni
  • Assistenza sociale non residenziale
  • Pubblica amministrazione
  • istruzione

RISCHIO ALTO – ATECO 2007

Sono riconducibili a un livello di rischio alto le imprese che facendo riferimento a questa macroarea:

  • estrazioni minerali
  • altre industrie estrattive
  • costruzioni
  • industrie alimentari
  • tessile abbigliamento
  • conciarie, cuoio
  • legno
  • carta, editoria, stampa
  • minerali non metalliferi
  • produzione e lavorazione metalli
  • fabbricazione macchine, apparecchi meccanici
  • fabbricazione macchine, apparecchi elettrici, elettronici
  • autoveicoli
  • mobili
  • produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua
  • smaltimento rifiuti
  • raffinerie, trattamento combustibili nucleari
  • industria chimica, fibre
  • gomma, plastica
  • sanità
  • assistenza sociale residenziali

Contributo a fondo perduto ( 30%) promosso dalla CCIAA di Cuneo per prestazioni e consulenze nell’ambito della sicurezza aziendale.

 

 La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con Confindustria Cuneo e Confartigianato Cuneo, allo scopo di favorire l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 ha deliberato la concessione di un contributo a favore delle imprese che provvedono all’adeguamento alle normative di sicurezza e salute in ambiente di lavoro.

 Le spese ammesse riguardano:

 ·         consulenze per la redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/2008), comprese le misure strumentali e/o campionamenti e consulenza per la normativa antincendio (DPR 151/11);

 ·         consulenze per la redazione del piano operativo di sicurezza (art. 89 D.Lgs. 81/2008) e P.I.M.U.S. per il montaggio dei ponteggi (art. 134 D.Lgs. 81/2008), anche fuori provincia purchè non iscritti come unità locali;

 ·         consulenze professionali per incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione “esterno”;

 ·         consulenze professionali per incarico di Medico Competente (partecipazione riunione periodica, visita degli ambienti di lavoro), con esclusione dei rimborsi chilometrici e indennità di trasferta; visite mediche ammissibili unicamente per le imprese iscritte all’Albo artigiani;

 ·         prestazioni professionali da parte di organismi notificati, per le verifiche periodiche e straordinarie di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi in ambienti di lavoro (D.P.R. 462/2001);

 ·         prestazioni professionali da parte di soggetti abilitati, per le verifiche periodiche e straordinarie degli apparecchi di sollevamento ed attrezzature/insiemi a pressione (D.M. 11 aprile 2011).

 L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a fronte delle spese di competenza e fatturate nel periodo compreso tra il 01/10/2012 e il 30/09/2013.

Il contributo erogabile è pari al 30% delle spese al netto di Iva.

La presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese e/o loro rappresentanti dovrà avvenire tassativamente entro il 15 ottobre 2013 esclusivamente mediante utilizzo della procedura telematica (completamente gratuita) secondo le modalità descritte nell’articolo 5 del presente bando.

L’impresa deve compilare il modulo telematico e allegare la seguente documentazione scansionata:

 

a)      domanda di contributo scaricabile alla pagina internet www.cn.camcom.gov.it/contributi/multisettore;

 b)      fatture pagate entro il 30/09/2013;

c)       la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.


INAIL – Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 177/2011

La pubblicazione, edizione 2013, ha la finalità di fornire una procedura di sicurezza a quanti operano a vario titolo nel settore dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati così come previsto ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 177/201. Nello specifico intende essere un utile supporto alle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche o di manutenzione in ambienti confinati.
E’ il primo di una serie di pubblicazioni che passeranno in rassegna le diverse situazioni e tipologie di ambienti confinati o sospetti di inquinamento in cui è possibile trovarsi a lavorare.
Questo primo volume esamina il caso di lavoro in cisterna interrata e fornisce indicazioni metodologiche e procedurali, esaminando i problemi che lavoratori e datori di lavoro si trovano ad affrontare in una “storia tipo”.
La prima sezione è dedicata a illustrare i punti fondamentali per l’elaborazione delle procedure di sicurezza, le quali muovono da una attenta analisi dei pericoli, dalla valutazione dei rischi e da una esatta definizione di procedure.
La seconda sezione è invece strutturata su una storia tipo che riproduce le consuetudini e buone prassi propedeutiche all’avvio dell’attività. Nello specifico viene illustrata la conduzione di un lavoro di bonifica in una cisterna interrata con residui di prodotti infiammabili e fondami: dalla scelta dell’impresa, alla valutazione dei rischi, all’affidamento dei lavori, all’organizzazione della squadra di lavoro.

La sicurezza negli Uffici

SUVA, l’ente previdenziale svizzero, ha pubblicato un opuscolo rivolto ai datori di lavoro e lavoratori che operano in attività non soggette a rischi particolari, quali le amministrazioni pubbliche, le banche, le assicurazioni e altre aziende che impiegano solo personale d’ufficio e gli studi professionali.
L’opuscolo mostra dove si celano i pericoli d’infortunio e i rischi per la salute e spiega come affrontarli.
Il documento,utile sia ai datori di lavoro per garantire condizioni ottimali ai propri luoghi di lavoro che ai consulenti e ai lavoratori stessi per operare in maniera sicura; risulta, inoltre, interessante anche per i professionisti e le imprese che operano in luoghi di lavoro a basso rischio.
Il lettore viene guidato passo dopo passo attraverso l’individuazione dei pericoli per ottimizzare le condizioni di lavoro.

dal 15 agosto l’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile per i Professionisti

Obbligo per i professionisti di dotarsi di una polizza professionale che copra dagli errori personalmente commessi nell’esercizio della professione: gli adempimenti per chi è chiamato a conformarsi e gli esclusi dalla nuova disciplina
Entra in vigore il 15 agosto 2013 l’obbligo di stipulare una assicurazione RC per i professionisti italiani: per gli ingegneri, i commercialisti, i consulenti del lavoro, i periti industriali, i biologi etc. La polizza professionale è prevista dalla Riforma delle Professioni (Dpr 137/2012): “il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.
Polizza RC professionale
La polizza RC tutela i clienti, coprendo gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai danni colposamente e personalmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Non sono invece coperte le eventuali sanzioni dirette comminate al professionista.
Obbligatorio, inoltre, per i professionisti informare i propri clienti al momento dell’incarico sugli estremi delle polizze e sui relativi massimali. Questi ultimi, così come copertura dei rischi, scoperti, franchigie e così via vengono scelti dal professionista in sede contrattuale.
Professionisti esclusi dall’obbligo
Gli unici esclusi dall’obbligo sono gli iscritti all’Ordine degli avvocati, che devono invece far riferimento alla Riforma forense, ed i medici. Per gli esercenti le professioni sanitarie, comunque, l’obbligo è stato prorogato dal Decreto Fare al 13 agosto 2014.


 
Per quanto riguarda invece gli ingegneri è necessario distinguere tra chi esercita effettivamente la professione e chi no, come chiarito da una recente circolare del Centro Studi del CNI. Più in particolare l’obbligo di assicurazione RC professionale per gli iscritti all’Ordine degli ingegneri scatta qualora questi mostrino di esercitare in modo effettivo l’attività libero-professionale. Ne consegue che non sono obbligati a stipulare una polizza RC professionale gli ingegneri non iscritti all’Albo e quelli iscritti ma che non esercitano concretamente la professione, ad esempio i dipendenti di aziende private che non firmano i progetti o gli ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione che esercitano la professione in esclusiva per il proprio Ente.

INFORTUNI SUL LAVORO: Relazione Annuale 2012 dell’INAIL

L’Inail, con cadenza annuale, mette in evidenza un primo calo di denunce di infortuni, in parte anche frutto del calo dell’occupazione, pari a circa il 9% in meno rispetto al precedente anno e al 23% in meno rispetto al 2008. “La distinzione rispetto alla localizzazione dell’infortunio è rilevante – recita la relazione – per meglio giudicare e calibrare le politiche di prevenzione.”

Le denunce di infortunio mortale sono state 1296 di cui 790 infortuni accertati sul lavoro con una riduzione di 6 punti percentuale rispetto al 2011 e 27 punti percentuale rispetto al 2008. Dodici milioni sono le giornate di inabilità causate dagli infortuni.

Sul fronte delle malattie professionali, invece, il trend pare confermare un leggero calo. Circa 47500 di cui solo il 37% ha visto riconosciuta la causa professionale (1000 in meno rispetto al 2011).

“È importante notare – precisa la relazione – che le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 36 mila e 300.”

VERIFICHE PERIODICHE: La circolare del Ministero

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare numero 31 del 18 luglio 2013, che ha come oggetto il decreto ministeriale 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti deputati a tali verifiche, ha fornito maggiori indicazioni circa l’obbligo di trasmissione trimestrale del registro informatizzato delle verifiche periodiche effettuate.

In particolare stabilisce che i soggetti abilitati trasmettano trimestralmente con scadenza 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio, il registro attraverso il portale dei soggetti abilitati predisposto dall’INAIL, “sia per la prima che per le successive verifiche da questi effettuate nei trimestri di riferimento.”

Dal canto suo l’INAIL provvederà a garantire a ciascuna ASL/ARPA “l’accesso in tempo reale e comunque entro 15 giorni dalle richiamate scadenze trimestrali a tutte le informazioni relative alle verifiche periodiche successive trasmesse sia dai Soggetti abilitati che dalle ASL/ARPA e inserite in banca dati.”

I rischi del proprietario, opuscolo Inail obblighi e sicurezza lavoro edilizia privata

L’Inail e il Coordinamento toscano dei CPT hanno pubblicato una utile guida destinata ai privati cittadini, agli amministratori di condominio, ai proprietari di immobili, ai titolari di aziende che intendono far costruire una nuova opera edile o intervenire su una esistente con lavori di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed installazione impianti.
La pubblicazione illustra quindi doveri e obblighi del proprietario di un’opera edile, citando ampiamente la normativa in materia, che nello specifico è regolata dal Decreto legislativo 81/2008, Titolo IV, capo I s.m.i. e relativi allegati e i due articoli del Codice Penale ai quali può essere soggetto chi con condotta negligente provoca la morte o il ferimento di altre persone (art.589 Omicidio colposo e art. 590 Lesioni personali colpose).
La guida risponde in maniera chiara ed efficace a questi quesiti:
• chi è il Committente?
• quali sono gli obblighi del Committente?
• quali sono le sanzioni civili e penali?

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