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VERIFICHE PERIODICHE: La circolare del Ministero

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il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare numero 31 del 18 luglio 2013, che ha come oggetto il decreto ministeriale 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.Lgs 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti deputati a tali verifiche, ha fornito maggiori indicazioni circa l’obbligo di trasmissione trimestrale del registro informatizzato delle verifiche periodiche effettuate.

In particolare stabilisce che i soggetti abilitati trasmettano trimestralmente con scadenza 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio, il registro attraverso il portale dei soggetti abilitati predisposto dall’INAIL, “sia per la prima che per le successive verifiche da questi effettuate nei trimestri di riferimento.”

Dal canto suo l’INAIL provvederà a garantire a ciascuna ASL/ARPA “l’accesso in tempo reale e comunque entro 15 giorni dalle richiamate scadenze trimestrali a tutte le informazioni relative alle verifiche periodiche successive trasmesse sia dai Soggetti abilitati che dalle ASL/ARPA e inserite in banca dati.”

Pubblicato in Sicurezza cantiere, Sicurezza lavoro |
« I rischi del proprietario, opuscolo Inail obblighi e sicurezza lavoro edilizia privata
INFORTUNI SUL LAVORO: Relazione Annuale 2012 dell’INAIL »

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